Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300137/2023
Sicurezza Pubblica - Infiltrazioni Mafiose - Elenco Prestatori Esenti (cd. White List) - Istanza Di Iscrizione – Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - della nota Prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Mantova, nella quale l'UTG ha comunicato che “all'esito dell'istruttoria esperita ritiene che sussistano i presupposti per il rigetto dell'istanza in argomento”, assegnando termine di 10 giorni per la proposizione di osservazioni e memorie; - del diniego di iscrizione assunto dalla Prefettura di Mantova con provvedimento del 10.08.2020 Prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di iscrizione della ricorrente nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, c.d. White List; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto procedimentale, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso al predetto anche se non conosciuto alla data del presente. sul ricorso numero di registro generale 684 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Codeluppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, via Sani, 13; Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente o altre persone fisiche e giuridiche comunque menzionate in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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