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Sentenza n. 202300120/2023

Sentenza n. 202300120/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300120/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha proposto ricorso amministrativo avverso un decreto prefettizio che gli imponeva il divieto assoluto di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti. Il ricorso è stato presentato nel 2020 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, e in essa veniva contestata la legittimità di tale provvedimento restrittivo adottato dall'amministrazione prefettizia. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Roberto Bonardi, lamentava l'illegittimità del decreto, mentre il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si costituiva in giudizio per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato. La controversia si inserisce nel delicato ambito della regolazione amministrativa della detenzione di armi, materia nella quale la pubblica amministrazione dispone di ampi poteri discrezionali per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il quadro normativo

La materia della detenzione di armi è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da specifiche normative che conferiscono ai prefetti il potere di vietare il possesso di armi alle persone ritenute pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. I prefetti esercitano funzioni amministrative in materia di ordine pubblico e polizia amministrativa, avendo il compito di adottare provvedimenti anche restrittivi dei diritti individuali quando sussistano idonei presupposti di fatto e di diritto. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento mediante il quale i cittadini possono contestare davanti al giudice amministrativo la legittimità dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere o difetto di istruttoria. In questo contesto il giudice amministrativo deve valutare sia la correttezza procedurale dell'azione amministrativa sia la sua conformità alla legge e ai principi generali dell'ordinamento.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del decreto prefettizio di vietazione di armi e sulla verifica dei presupposti che legittimavano l'amministrazione a adottare un provvedimento così incisivo sulla sfera giuridica del cittadino. La questione implicava una valutazione circa la proporzionalità della misura restrittiva adottata e la corretta applicazione dei criteri normativi previsti per l'irrogazione di simili provvedimenti. In particolare, andava accertato se la pubblica amministrazione avesse operato in conformità alle procedure legittimate dalla legge e se avesse adeguatamente motivato le ragioni sottese al divieto assoluto di detenzione di armi. Si trattava di un caso nel quale dovevano bilanciarsi i poteri dell'amministrazione nella tutela della sicurezza pubblica e i diritti soggettivi del cittadino.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso non fondasse adeguatamente le eccezioni di illegittimità avanzate nei confronti del decreto prefettizio. Nella valutazione della controversia, il collegio giudicante ha accertato che la Prefettura aveva agito nell'esercizio delle sue competenze legittimamente riconosciute dalla normativa vigente e che i presupposti per l'adozione del provvedimento restrittivo sussistevano in base alla documentazione e ai fatti sottoposti al giudice. L'amministrazione aveva correttamente motivato il provvedimento secondo i parametri previsti dalle norme in materia di armi e ordine pubblico. Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'illegittimità sostanziale o procedurale del decreto, respingendo le censure formulate nel ricorso e confermando la validità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino e confermato la legittimità del decreto prefettizio di vietazione di detenzione di armi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro duemila oltre gli accessori di legge, conformemente alle regole sulla soccombenza nel processo amministrativo. La sentenza ordina che essa sia eseguita dalla pubblica amministrazione competente e dispone l'oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti al fine di proteggere i loro dati personali in conformità alla normativa sulla privacy.

Massima

Il potere della pubblica amministrazione di vietare la detenzione di armi al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica è lecito e legittimo quando sia adeguatamente motivato e fondato sui presupposti normativamente previsti, con conseguente improcedibilità del ricorso amministrativo che non dimostri l'illegittimità del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto, Prot. -OMISSIS- con cui il Prefetto ha vietato al ricorrente di continuare a detenere qualsivoglia tipo di armi, munizioni e materie esplodenti.
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via XX settembre, 40;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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