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Sentenza n. 202300119/2023

Sentenza n. 202300119/2023

SICUREZZA PUBBLICA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA - ILLEGITTIMITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300119/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società commerciale a responsabilità limitata ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una serie di provvedimenti adottati dalla Prefettura di Bergamo. In particolare, la società ha impugnato una nota informativa antimafia a carattere interdittivo e il conseguente provvedimento di diniego di iscrizione alla white list, ovvero all'elenco degli operatori economici che non hanno collegamenti mafiosi o di criminalità organizzata. Il ricorso includeva anche una contestazione dei rapporti redatti dalle principali forze dell'ordine presenti sul territorio, vale a dire Guardia di Finanza, Questura e Carabinieri, nonché del verbale del Gruppo Tecnico Interforze che aveva elaborato gli elementi informativi alla base della decisione prefettizia. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento di questi provvedimenti, proponendo istanza di sospensione cautelare dell'efficacia della nota informativa antimafia e del relativo diniego di iscrizione. La controversia si inquadra nel sistema nazionale di prevenzione della penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico, un tema di importanza capitale nel nostro ordinamento amministrativo.

Il quadro normativo

La disciplina della prevenzione antimafia e della white list si articola su più livelli normativi. La principale fonte di riferimento è il decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, il Codice Antimafia, che ha introdotto il sistema delle liste positive per gli operatori economici che non hanno collegamenti con la criminalità mafiosa. L'iscrizione alla white list presuppone che l'imprenditore o la società non risultino destinatari di misure di prevenzione personale e che le forze dell'ordine non segnalino rischi di infiltrazione mafiosa. La Prefettura, quale organo di prevenzione antimafia su scala provinciale, ha il compito di acquisire informazioni dalle forze dell'ordine, coordinarle attraverso il Gruppo Tecnico Interforze, e adottare le decisioni conclusive circa l'idoneità o meno dell'operatore economico. Le informazioni utilizzate per la valutazione provengono dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Questura, che dispongono di specifiche competenze informative. Il sistema è costruito su una logica di prevenzione, in cui è sufficiente il sospetto di collegamento con la criminalità, non la certezza, per giustificare l'esclusione dalla white list.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della valutazione compiuta della Prefettura circa l'impossibilità di inscrivere la società nella white list sulla base di una nota informativa antimafia interdittiva. La società ricorrente contestava presumibilmente sia il procedimento seguito sia il merito della valutazione, sostenendo che gli elementi informativi utilizzati non fossero sufficienti o fondati per giustificare l'esclusione. La questione veniva proposta davanti al TAR, giudice della legittimità dell'azione amministrativa, il quale doveva valutare se la Prefettura avesse operato nel rispetto della legge, dei principi di trasparenza, del diritto di difesa e della proporzionalità del provvedimento. Era in gioco il bilanciamento tra la necessità di prevenire infiltrazioni mafiose e il diritto dell'imprenditore a vedere valutata correttamente la propria posizione secondo criteri obiettivi e verificabili.

La motivazione del giudice

Pur non essendo riportata in esteso nella sentenza, la decisione di respingimento del ricorso riflette una valutazione complessiva da parte del collegio circa la sussistenza dei presupposti legittimi del provvedimento prefettizio. Il TAR ha presumibilmente ritenuto che la Prefettura, nel procedimento coordinato attraverso il Gruppo Tecnico Interforze, avesse acquisito informazioni sufficienti dalle forze dell'ordine tali da giustificare la nota antimafia interdittiva. Il giudice amministrativo non è tenuto a sindacare l'apprezzamento dei dati informativi in sé, bensì a verificare se il procedimento sia stato corretto e se gli atti amministrativi siano stati motivati in fatto e in diritto secondo i canoni della legittimità. La decisione di respingere il ricorso implica che il TAR ha ritenuto non fondate le contestazioni procedurali e sulla proporzionalità del provvedimento sollevate dalla società ricorrente. Contestualmente, il collegio ha provveduto a disporre l'oscuramento delle generalità delle parti interessate a tutela della privacy, in conformità alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla società ricorrente, rigettando la domanda di annullamento di tutti i provvedimenti impugnati: la nota informativa antimafia interdittiva, il diniego di iscrizione alla white list, i rapporti delle forze dell'ordine e il verbale del Gruppo Tecnico Interforze. La sentenza ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in quattromila euro oltre gli accessori di legge, secondo la consueta distribuzione del costo della controversia. Il giudice ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto che i dati relativi alle parti interessate fossero oscurati nei fascicoli di causa, in applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla privacy. In sostanza, tutti i provvedimenti della Prefettura sono rimasti in vigore e hanno mantenuto piena efficacia.

Massima

L'amministrazione pubblica agisce legittimamente quando, sulla base di informazioni acquisite dalle forze dell'ordine attraverso il coordinamento del Gruppo Tecnico Interforze, adotta una nota informativa antimafia interdittiva e nega l'iscrizione alla white list di un operatore economico, ferma restando la necessaria motivazione del provvedimento e il rispetto dei principi di trasparenza procedurale e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota informativa antimafia a carattere interdittivo della Prefettura di Bergamo, prot. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento di diniego di iscrizione alla white list,
Prot. n. -OMISSIS-;
- dei Rapporto/i del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, di estremi ignoti;
- dei Rapporto/i della Questura, di estremi ignoti;
- dei Rapporto/i del Comando Provinciale dei Carabinieri, di estremi ignoti;
- del verbale del Gruppo Tecnico Interforze del 20 aprile 2020, di estremi ignoti.
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2020, proposto da
-OMISSIS 1- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mammone e Carmelo Solano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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