Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300119/2023
Sicurezza Pubblica - Informazione Antimafia Interdittiva - Illegittimita'
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota informativa antimafia a carattere interdittivo della Prefettura di Bergamo, prot. n. -OMISSIS-; - del provvedimento di diniego di iscrizione alla white list, Prot. n. -OMISSIS-; - dei Rapporto/i del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, di estremi ignoti; - dei Rapporto/i della Questura, di estremi ignoti; - dei Rapporto/i del Comando Provinciale dei Carabinieri, di estremi ignoti; - del verbale del Gruppo Tecnico Interforze del 20 aprile 2020, di estremi ignoti. sul ricorso numero di registro generale 286 del 2020, proposto da -OMISSIS 1- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mammone e Carmelo Solano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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