SICUREZZA PUBBLICA - ARMI E MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE – DIVIETO - LICENZA PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300111/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ricorrente ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) due provvedimenti amministrativi che lo riguardavano in materia di porto e detenzione di armi. In primo luogo contestava il decreto emanato dal Questore della Provincia di Brescia nel marzo 2020, mediante il quale veniva revocata la licenza di porto d'armi ad uso sportivo che il ricorrente possedeva. In secondo luogo, il ricorrente impugnava un ulteriore decreto del Prefetto della Provincia di Brescia, con il quale veniva disposto il divieto assoluto di continuare a detenere qualsiasi arma, munizioni e materiali esplodenti. Il ricorrente, assistito dai difensori Noschese e Montanari, ricercava l'annullamento di entrambi i provvedimenti, ritenendo che fossero stati adottati in difformità dalla legge o attraverso il vizio di eccesso di potere. La causa è stata sottoposta all'esame del collegio giudicante in udienza pubblica del 25 gennaio 2023.
Il quadro normativo
La materia del porto e della detenzione di armi è disciplinata dalla legislazione nazionale, principalmente dalla legge 18 aprile 1975, numero 110, e dai regolamenti attuativi, nonché da disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 in materia di privacy. Le competenze in merito alla concessione e revoca della licenza di porto d'armi ad uso sportivo appartengono al Questore, quale autorità di pubblica sicurezza con attribuzioni specifiche nel settore della disciplina delle armi. Il Prefetto, invece, possiede competenze ordinamentali ulteriori in materia di ordine e sicurezza pubblica, talvolta esercitate in via successiva ai provvedimenti quaestorili. Tali provvedimenti restrittivi della libertà di possesso di armi devono comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi il principio di proporzionalità, la motivazione, e il contraddittorio.
La questione giuridica
Il punto controverso nel ricorso riguardava la legittimità, tanto sul piano della competenza quanto su quello della motivazione, dei due decreti di revoca e divieto. Il ricorrente contestava presumibilmente che i presupposti legali per la revoca della licenza sportiva non fossero adeguatamente presenti o comprovati, ovvero che la motivazione dei decreti fosse carente o insufficiente a giustificare una misura così restrittiva dei diritti del cittadino. In particolare, era controversa la questione se l'autorità amministrativa avesse provveduto con la dovuta istruttoria e se gli elementi posti a fondamento della decisione fossero proporzionati alla gravità della limitazione del diritto di possesso di armi ad uso sportivo. La sentenza doveva accertare se l'esercizio dei poteri discrezionali del Questore e del Prefetto rientrasse nei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico e dalle condizioni di legittimità dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato le documentazioni e i ricorsi presentati dalle parti nel corso dell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023, ascoltando gli argomenti difensivi espressi dai rappresentanti processuali. Sulla base dell'istruttoria acquisita e della verifica della conformità dei provvedimenti ai presupposti e alle forme di legge, il collegio giudicante ha ritenuto che tanto il decreto del Questore quanto quello del Prefetto fossero stati adottati legittimamente, entro i limiti delle competenze amministrative assegnate dalle norme vigenti e nel rispetto dei principi procedurali applicabili. Il giudice amministrativo ha evidentemente considerato che i presupposti fattuali e giuridici sottesi alla revoca della licenza e al divieto di detenzione fossero adeguatamente presenti nel caso concreto e che la motivazione dei provvedimenti fornisse giustificazione sufficiente alle misure intraprese dalle autorità. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto infondato nella sua contestazione della legittimità amministrativa dei decreti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha respinto integralmente il ricorso proposto dal cittadino e ha confermato la validità dei decreti del Questore e del Prefetto in materia di revoca della licenza e divieto di detenzione di armi. Come conseguenza della soccombenza in giudizio, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nel quantum di duemilacinquecento euro, oltre agli accessori di legge dovuti a favore del Ministero dell'Interno. La sentenza inoltre dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati personali del ricorrente e delle altre persone comunque menzionate nella sentenza stessa, al fine di proteggere la dignità e i diritti della persona interessata secondo le prescrizioni della normativa sulla privacy.
Massima
Sono legittimi i provvedimenti di revoca della licenza di porto d'armi ad uso sportivo e di divieto di detenzione di armi emanati dal Questore e dal Prefetto quando adottati nel rispetto dei presupposti legali e con adeguata motivazione, anche quando non espressamente articolata nella sentenza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del decreto Reg. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 17.03.2020, con il quale il Questore della Provincia di Brescia disponeva la revoca della licenza di porto d'armi ad uso sportivo intestata al ricorrente (cfr. doc. n. 1); - del decreto prot. N. -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Brescia faceva divieto al ricorrente di continuare a detenere armi, munizioni e materiali esplodenti (cfr. doc. n. 2). sul ricorso numero di registro generale 301 del 2020, proposto da -OMISSIS 1-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Noschese e Benedetta Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Noschese in Brescia, via Spalto San Marco 1; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altre persone comunque menzionate in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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