Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300111/2023

Sicurezza Pubblica - Armi E Munizioni E Materie Esplodenti - Detenzione – Divieto - Licenza Porto D’armi Per Uso Sportivo - Revoca

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto Reg. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 17.03.2020, con il quale il Questore della Provincia di Brescia disponeva la revoca della licenza di porto d'armi ad uso sportivo intestata al ricorrente (cfr. doc. n. 1);
- del decreto prot. N. -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Brescia faceva divieto al ricorrente di continuare a detenere armi, munizioni e materiali esplodenti (cfr. doc. n. 2).
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2020, proposto da
-OMISSIS 1-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Noschese e Benedetta Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Noschese in Brescia, via Spalto San Marco 1;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altre persone comunque menzionate in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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