Sentenza n. 202300117/2023
Sicurezza Sul Lavoro - Cantiere Edile - Visita Ispettiva - Sospensione Attività Imprenditoriale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società RIBO COSTRUZIONI SRL ha impugnato due provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro relativi alla sospensione dell'attività lavorativa presso il cantiere situato in via Aldo Moro nel Comune di Chiuduno, in provincia di Bergamo. Il primo provvedimento, emanato il 24 novembre 2021 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo con numero 096-091-100, ha disposto la sospensione dell'unità produttiva sulla base di violazioni della normativa sulla sicurezza. Successivamente, la società ha presentato ricorso gerarchico il 5 gennaio 2022 presso l'Ispettorato Interregionale Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, che ha respinto il ricorso confermando il provvedimento. Infine, RIBO COSTRUZIONI ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, il quale ha deciso il caso nella seduta del 1 dicembre 2022, a circa un anno e mezzo di distanza dall'emanazione del provvedimento originario.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel settore della sicurezza del lavoro, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, comunemente noto come Testo Unico della Sicurezza. In particolare, l'articolo 14, comma 1, di questo decreto autorizza l'Ispettorato del Lavoro a disporre la sospensione dell'attività lavorativa presso unità produttive che presentino rischi gravi e imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale potere è uno strumento essenziale di tutela dell'incolumità fisica dei dipendenti e rappresenta un'eccezione al principio di libertà di iniziativa economica. La competenza per il ricorso contro tali provvedimenti appartiene al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, che all'articolo 35 e 85 regolano i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia attiene alla legittimità del provvedimento di sospensione emanato dall'Ispettorato del Lavoro e al diritto della ricorrente di ottenerne l'annullamento. Tuttavia, il Tribunale non è entrato nel merito della questione sostanziale, ossia se il provvedimento fosse effettivamente legittimo o illegittimo, bensì ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Ciò significa che, nel corso del procedimento amministrativo, la situazione fattuale e giuridica è mutata in modo tale da rendere impossibile l'ottenimento di un beneficio concreto attraverso l'annullamento del provvedimento. Tale questione processuale, pur secondaria rispetto al merito della causa, risulta decisiva per l'esito finale della controversia.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza pubblicata contenga soltanto l'epigrafe e il dispositivo, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse suggerisce che il Tribunale ha ritenuto superflua una pronuncia di merito. Questo accade tipicamente quando il provvedimento originario non produce più alcun effetto giuridico rilevante, ad esempio perché è stato revocato, è scaduto, o le circostanze di fatto che lo giustificavano sono completamente mutate. Nel caso concreto, è probabile che tra il momento della proposizione del ricorso e la decisione del TAR il cantiere sia stato riaperto o che l'Ispettorato abbia revocato la sospensione, rendendo così vana la pronuncia richiesta. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio generale secondo il quale la sussistenza dell'interesse della parte è un presupposto processuale imprescindibile: ove manchi, il giudice non può pronunciarsi utilmente sul merito, nemmeno per accogliere la domanda.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, dunque ha rifiutato di entrare nel merito della questione relativa alla legittimità del provvedimento di sospensione. Ha inoltre compensato le spese di giudizio, il che significa che ciascuna parte rimane onere dei propri costi processuali senza che l'una debba rimborsare l'altra. Il contributo unificato dovuto per la proposizione del ricorso è stato invece posto a carico della società ricorrente RIBO COSTRUZIONI. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa competente.
Massima
Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse della parte ricorrente a conseguire il provvedimento richiesto, in quanto il provvedimento impugnato ha cessato di produrre effetti giuridici significativi nel corso del processo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA. Giudici componenti il collegio sono stati Bernardo Massari quale Presidente, Mauro Pedron quale Consigliere Estensore, e Massimo Zampicinini quale Referendario. Il ricorso è stato proposto da RIBO COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Merlo, contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il numero di registro generale del ricorso è 236 dell'anno 2022. L'oggetto della controversia riguardava l'annullamento di due provvedimenti: primo, il provvedimento dell'ITL di Bergamo n. 096-091-100 del 24 novembre 2021, il quale aveva disposto la sospensione ex articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 dell'unità produttiva situata nel cantiere di via Aldo Moro, nel Comune di Chiuduno; secondo, la decisione dell'Ispettorato Interregionale Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta n. 2 del 5 gennaio 2022, la quale aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro il medesimo provvedimento di sospensione. Considerato il materiale processuale e le normative rilevanti, nonché quanto emerso nell'udienza pubblica del 1 dicembre 2022 nella quale ha relazionato il dott. Mauro Pedron, il Tribunale ha ritenuto necessario valutare la sussistenza dei presupposti processuali fondamentali. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, ha deciso come segue. Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Pone il contributo unificato a carico della ricorrente RIBO COSTRUZIONI SRL. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. L'esito complessivo della decisione è stata la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza è stata così decisa in Brescia, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati sopra nominati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del provvedimento dell’ITL di Bergamo n. 096-091-100 di data 24 novembre 2021, con il quale è stata disposta la sospensione ex art. 14 comma 1 del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81, con riferimento all’unità produttiva situata nel cantiere di via Aldo Moro, nel Comune di Chiuduno; - della decisione dell’Ispettorato Interregionale Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta n. 2 di data 5 gennaio 2022, che ha respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento di sospensione; sul ricorso numero di registro generale 236 del 2022, proposto da RIBO COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo; Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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