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Sentenza n. 202300094/2023

Sentenza n. 202300094/2023

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA - AMBITO TERRITORIALE - ASSEGNAZIONE - ILLEGITTIMITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300094/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Plesca Octavian ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) per contestare due comunicazioni emanate dall'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia rispettivamente in data 9 giugno 2020 (numero 0046247/20) e 18 giugno 2020 (numero 0049722/20). Tali comunicazioni riguardavano la pubblicazione ordinaria degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e le relative modalità di assegnazione nel territorio della provincia di Brescia. La controversia sorge nell'ambito della programmazione e gestione dei servizi sanitari territoriali, specificamente per quanto concerne la medicina di base e l'assistenza primaria, materia di competenza dell'A.T.S., ente della Regione Lombardia incaricato della tutela della salute e dell'organizzazione dei servizi sanitari a livello locale. Il ricorso è stato depositato presso il tribunale nel corso del 2020, con il ricorrente che contestava la legittimità formale e sostanziale di tali provvedimenti amministrativi.

Il quadro normativo

La materia rientra nel sistema della sanità territoriale regionale, disciplinata dal Decreto Legislativo 502/1992 e dalla normativa regionale lombarda in materia di organizzazione sanitaria. L'A.T.S., in quanto agenzia territoriale della salute, è preposta alla programmazione e all'allocazione dei servizi sanitari sul territorio regionale, inclusa la definizione degli ambiti territoriali per l'assistenza primaria. Le comunicazioni contestate costituiscono atti amministrativi attraverso i quali l'A.T.S. dà esecuzione a provvedimenti di pianificazione sanitaria, con rilevanza per i professionisti sanitari e per i cittadini che richiedono l'assegnazione di medici di medicina generale. La ricorribilità dinanzi al giudice amministrativo è garantita dal Codice del Processo Amministrativo, che consente di impugnare gli atti illegittimi delle pubbliche amministrazioni, ma rimane subordinata al persistere di un interesse concreto e attuale ad ottenerne l'annullamento.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava presumibilmente la correttezza procedurale e sostanziale delle due comunicazioni dell'A.T.S., invocando violazioni di norme sulla trasparenza amministrativa, sulla corretta individuazione degli ambiti carenti oppure sulla legittimità dei criteri di assegnazione adottati. La controversia verteva sul controlllo di legittimità di atti amministrativi che incidono sulla programmazione dei servizi essenziali di sanità territoriale, questione che riveste notevole rilevanza sia per i professionisti della medicina generale che per i cittadini-utenti del sistema sanitario. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziario, si è verificato un evento che ha mutato profondamente lo stato dei fatto e la possibilità stessa di tutela giurisdizionale, conducendo il tribunale a una valutazione sulla persistenza della titolarità dell'interesse ad agire da parte del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, una causa di estinzione del processo che comporta l'impossibilità di proseguire nel procedimento senza entrare nel merito delle censure sollevate. La "carenza di interesse sopravvenuta" ricorre quando, tra il momento di proposizione del ricorso e la pronuncia definitiva, viene meno una delle condizioni fondamentali dell'esercizio dell'azione: la titolarità dell'interesse concreto e attuale a ottenere la rimozione dell'atto impugnato. Ciò accade tipicamente quando gli atti contestati sono stati revocati, sostituiti da nuove comunicazioni, modificati nel loro contenuto essenziale oppure quando le circostanze fattiche hanno determinato l'estinzione della controversia. In tali situazioni il giudice non entra nel merito delle questioni di diritto sollevate dal ricorrente, poiché verrebbe meno il presupposto stesso della tutela giurisdizionale richiesta, rendendo inutile una pronuncia di annullamento degli atti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente Plesca Octavian. Il tribunale ha condannato il ricorrente a rifondere all'A.T.S. di Brescia le spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di millecento euro oltre agli accessori di legge. La sentenza, pronunciata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal collegio composto dai magistrati Angelo Gabbricci (Presidente), Alessandra Tagliasacchi (Consigliere Estensore) e Luca Pavia (Referendario), è stata ordinata per l'esecuzione dall'Autorità amministrativa secondo le modalità di legge.

Massima

Quando, tra la proposizione del ricorso e la pronuncia definitiva, sopraggiunge un evento che elimina il carattere concreto e attuale dell'interesse al ricorso medesimo, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità della domanda senza entrare nel merito delle questioni di diritto sollevate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della comunicazione della A.T.S. di Brescia del 9 giugno 2020 n. 0046247/20, avente a oggetto “pubblicazione ordinaria ambiti territoriali carenti di assistenza primaria: individuazione ambiti”;
- della comunicazione della A.T.S. di Brescia del 18 giugno 2020 n. 0049722/20, avente a oggetto “modalità di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria: chiarimenti”.
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2020, proposto da
Plesca Octavian, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute – A.T.S. di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia di Tutela della Salute di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il dott. Octavian Plesca a rifondere all’A.T.S. di Brescia le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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