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Sentenza n. 202300856/2023

Sentenza n. 202300856/2023

SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE AUTONOMA - ISTANZA - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300856/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Cividate Camuno ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia - Brescia contro la determinazione numero 19 del 29 giugno 2022 emanata dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia. Questa determinazione aveva respinto l'istanza del Comune di Pian Camuno, che chiedeva il riconoscimento del diritto a proseguire la gestione autonoma del servizio idrico integrato. La controversia rientra nel complesso sistema di organizzazione della gestione dei servizi idrici, disciplinato a livello regionale attraverso gli Uffici d'Ambito, organismi preposti al coordinamento e al controllo dei servizi nel territorio. Il ricorso è stato deciso nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023 dal TAR con composizione collegiale. La questione affrontata riguarda il bilanciamento tra il diritto dei comuni a mantenere l'autonomia gestionale dei servizi essenziali e i compiti di programmazione e controllo affidati agli Uffici d'Ambito.

Il quadro normativo

Il riferimento normativo principale è l'articolo 147, comma 2 bis, lettera b) del decreto legislativo numero 152 del 2006, noto come Codice dell'Ambiente, che disciplina le diverse forme di gestione del servizio idrico integrato nel territorio nazionale. Questa norma, nella formulazione vigente al momento della controversia, attribuisce ai comuni la facoltà di proseguire la gestione autonoma del servizio idrico integrato secondo modalità e condizioni specificamente individuate dal legislatore e dai regolamenti attuativi. L'Ufficio d'Ambito rappresenta l'ente territoriale preposto a garantire il corretto funzionamento dei servizi idrici e l'osservanza dei principi di efficienza, sostenibilità economica e tutela ambientale. La disciplina si inserisce nel più ampio contesto di transizione verso forme di gestione pubbliche, private o miste, con l'obiettivo di razionalizzare l'erogazione dei servizi essenziali.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva la legittimità della decisione dell'Ufficio d'Ambito di respingere l'istanza del Comune di Pian Camuno per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato. La questione solleva il tema della corretta interpretazione e applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa per l'autorizzazione della gestione autonoma, nonché la corretta valutazione dei presupposti procedurali e sostanziali che devono essere acquisiti prima della reiezione di una simile istanza. Era in gioco il diritto delle amministrazioni comunali di mantenere il controllo diretto su un servizio essenziale e le correlate garanzie di trasparenza amministrativa e partecipazione locale. La complessità giuridica derivava dal necessario coordinamento tra il principio di autonomia comunale e i compiti di controllo e programmazione affidati agli Uffici d'Ambito su scala territoriale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'Ufficio d'Ambito avesse adottato il provvedimento impugnato in difformità dalla corretta interpretazione e applicazione della normativa di riferimento. La motivazione sottesa alla decisione concerne presumibilmente l'errata applicazione dei criteri e dei presupposti per il rigetto dell'istanza, ovvero l'inosservanza dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge, o ancora una valutazione incompleta o irragionevole delle circostanze di fatto necessarie per una corretta istruttoria. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che l'Ufficio d'Ambito, nel respingere la domanda presentata dal Comune di Pian Camuno, non avesse fornito una motivazione adeguata e legittima, oppure avesse violato i principi di legalità, proporzionalità e corretta procedimentalizzazione che devono caratterizzare l'azione amministrativa. La sentenza esprime un chiaro orientamento a tutela della trasparenza e della correttezza dell'azione amministrativa degli Uffici d'Ambito.

La decisione

Il TAR Lombardia - Brescia ha accolto il ricorso e ha quindi annullato integralmente la determinazione numero 19 del 29 giugno 2022 emanata dall'Ufficio d'Ambito. Conseguentemente, ha condannato l'Ufficio d'Ambito di Brescia al pagamento delle spese di lite a favore del Comune ricorrente, quantificate in tremila euro oltre agli oneri di legge. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, disponendo così il ripristino della legalità mediante l'annullamento del provvedimento illegittimo.

Massima

L'Ufficio d'Ambito non può respingere l'istanza di un comune relativa alla prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato se non fonda il suo rifiuto su presupposti normativi ben individuati, su una corretta valutazione dei criteri stabiliti dalla legge e sul rigoroso rispetto del procedimento amministrativo previsto dalle norme applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’ambito di Brescia (n. 19 del 29 giugno 2022), nella parte in cui è stata respinta l’istanza del Comune di Pian Camuno, ex ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis, lett. b) del d. lgs. n. 152/2006, per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato.
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2022, proposto da Comune di Cividate Camuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio d'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'ambito di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Ufficio d’ambito di Brescia alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Cividate Camuno, che liquida in 3.000.00 (tremila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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