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Sentenza n. 202300665/2023

Sentenza n. 202300665/2023

SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TARIFFARIO – PERIODO REGOLATORIO 2020-2023 – ATTI DI APPROVAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300665/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

AIMAG S.p.A., società gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso una pluralità di deliberazioni e provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione e all'aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, designato con l'acronimo MTI-3, riferito agli anni 2020-2023. Il ricorso introduttivo, depositato nel 2021, è stato integrato da motivi aggiunti in quattro distinti momenti nel corso del procedimento. I provvedimenti impugnati provenivano da diversi organi amministrativi della provincia mantovana, inclusi il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, la Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale e il Consiglio Provinciale. La questione si iscriveva nel contesto della regolamentazione delle tariffe per il servizio idrico, materia soggetta alle direttive dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), cui spetta dettare i metodi tariffari nazionali.

Il quadro normativo

La materia del servizio idrico integrato è disciplinata da una complessa normativa che vede il concorso di diverse fonti normative, dalla legislazione nazionale alla regolamentazione di ARERA fino ai regolamenti di funzionamento degli organi territoriali competenti. ARERA, attraverso proprie deliberazioni, fissa i metodi tariffari che i gestori del servizio e le autorità territoriali devono rispettare nella determinazione delle tariffe applicate agli utenti del servizio idrico. Nel caso specifico, il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 rappresenta il quadro normativo entro il quale le tariffe per il periodo 2020-2023 dovevano essere determinate. Ulteriore rilevanza assume il Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova, quale organo demandato a esprimere pareri su deliberazioni attinenti alla governance del servizio idrico. La legge italiana sul servizio idrico integrato prevede articolate procedure decisionali e consultive in cui intervengono molteplici livelli amministrativi, dalla provincia fino ai comuni interessati.

La questione giuridica

Sebbene il testo della sentenza non esponga dettagliatamente i motivi specifici del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso rappresenta una questione rilevante riguardante i presupposti formali e sostanziali per la ricorribilità dinanzi al giudice amministrativo dei provvedimenti in materia di determinazione tariffaria idrica. AIMAG ha lamentato vizi nei provvedimenti impugnati ma il tribunale ha ritenuto che il ricorso, formulato nella sua struttura e nella sua tempestività, non presentasse i requisiti necessari per essere esaminato nel merito. La problematica sottesa pertiene all'identificazione delle condizioni di ammissibilità dei ricorsi diretti a contestare atti amministrativi di natura tecnica e regolamentare riferiti alla fissazione delle tariffe nei servizi pubblici essenziali, un'area dove la discrezionalità amministrativa incontra i limiti derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona del relatore Ariberto Sabino Limongelli e secondo il collegio composto dal Presidente Gabbricci e dal Referendario Fede, ha espresso nella sentenza una valutazione circa l'inammissibilità formale del ricorso ricorso per motivi che risultano non compiutamente esplicitati nel testo disponibile, ma che il giudice ha ritenuto decisivi secondo i "sensi di cui in motivazione", formula che rimanda alla sezione motivazionale completa della sentenza. La decisione di dichiara inammissibile il ricorso indica che il tribunale ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse i presupposti procedurali e processuali per adire il giudice amministrativo oppure che il ricorso presentasse difetti formali insanabili di carattere procedurale. Il collegio ha inoltre ritenuto di condannare AIMAG S.p.A. al versamento delle spese di giudizio a favore dei convenuti, una conseguenza tipica quando la parte che ricorre viene ritenuta inammissibile, segnalando così una valutazione critica dell'operato della ricorrente nel proporre l'azione giudiziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso proposto da AIMAG S.p.A. inammissibile, nelle sue quattro articolazioni relative ai provvedimenti impugnati in ricorso introduttivo e motivi aggiunti, respingendo così la domanda di annullamento dei vari atti amministrativi contestati. Di conseguenza, tutti i provvedimenti attaccati rimangono pienamente efficaci: la Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 2 del 23 marzo 2021, le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito nn. 8 e 12 del marzo 2021, la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29 aprile 2021 e la Deliberazione di aggiornamento del Metodo Tariffario n. 20 del 24 agosto 2022 mantengono piena validità e vincolatività. AIMAG S.p.A. è stata inoltre condannata al pagamento complessivo di euro 4.000,00 a titolo di spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 in favore della Provincia di Mantova e di euro 2.000,00 in favore dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito", oltre gli accessori di legge dovuti.

Massima

Quando il ricorso amministrativo dinanzi al giudice ordinario in materia di determinazione tariffaria per i servizi pubblici essenziali è formulato secondo modalità proceduralmente difettose o manca dei presupposti di ammissibilità, il tribunale amministrativo può dichiararne l'inammissibilità senza affrontare il merito della controversia, pur ritenendo le parti soccombenti passibili di condanna alle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
nei limiti degli interessi della ricorrente
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Mantova n. 2 del 23 marzo 2021, avente ad oggetto “Parere della Conferenza ai sensi del “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'art. 3, comma 1, Lettera b relativamente alla Deliberazione n. 7 del 04/03/2021 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ad Oggetto:  Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3 – Gestore AqA Mantova S.r.l.” e relativi allegati (doc. 1);
e ove occorrer possa:
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3-Gestore AIMAG S.P.A.- rettifica al precedente provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 04/03/2021” e relativi allegati (doc. 2);
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 8 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3-Gestore AIMAG S.P.A.” e relativi allegati (doc. 3);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9/7/2021:
- della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29 aprile 2021 avente a oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (anni 2020 – 2023) – Gestore Aimag s.p.a.” (doc. 28) e relativo allegato “Parere di Regolarità Tecnica del Dirigente Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente” (doc. 29) del 19 aprile 2021;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/11/2022:
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 24 agosto 2022 avente a oggetto “Aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 – Gestore AIMAG S.p.A. – Anni 2022-2023 – ai sensi della Deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr del 30/12/2021” e relativi Allegato 1 e Allegato 2 (doc. 30);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11/1/2023:
- della Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 9 del 27 ottobre 2022 avente a oggetto “Parere della Conferenza dei Comuni ai sensi del: “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'Art. 3, Comma 1, Lettera b relativamente alla Deliberazione n. 20 del 24/08/2022 del Consiglio di Amministrazione avente ad Oggetto: Aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico per il terzio periodo regolatorio MTI3 – Gestore AIMAG S.p.A: anni 2022-2023, - ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr del 30/12/2021” e relativi allegati (doc. 31);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aimag S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Speciale “Ufficio D'Ambito” della Provincia di Mantova, rappresentata e difesa dall'avvocato David Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Graziella Renica in Brescia, corso Cavour 60;
Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, non costituita in giudizio;
Claudio Mazzali, Comune di Quistello, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e dell’Azienda Speciale “Ufficio D'Ambito” della Provincia di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Mantova, e in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, in favore dell’Azienda Speciale “Ufficio D'Ambito” della Provincia di Mantova.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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