Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202300665/2023
Servizi Pubblici - Servizio Idrico Integrato - Tariffario – Periodo Regolatorio 2020-2023 – Atti Di Approvazione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento nei limiti degli interessi della ricorrente A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Mantova n. 2 del 23 marzo 2021, avente ad oggetto “Parere della Conferenza ai sensi del “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'art. 3, comma 1, Lettera b relativamente alla Deliberazione n. 7 del 04/03/2021 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ad Oggetto: Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3 – Gestore AqA Mantova S.r.l.” e relativi allegati (doc. 1); e ove occorrer possa: - della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3-Gestore AIMAG S.P.A.- rettifica al precedente provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 04/03/2021” e relativi allegati (doc. 2); - della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 8 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3-Gestore AIMAG S.P.A.” e relativi allegati (doc. 3); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9/7/2021: - della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29 aprile 2021 avente a oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (anni 2020 – 2023) – Gestore Aimag s.p.a.” (doc. 28) e relativo allegato “Parere di Regolarità Tecnica del Dirigente Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente” (doc. 29) del 19 aprile 2021; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/11/2022: - della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 24 agosto 2022 avente a oggetto “Aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 – Gestore AIMAG S.p.A. – Anni 2022-2023 – ai sensi della Deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr del 30/12/2021” e relativi Allegato 1 e Allegato 2 (doc. 30); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11/1/2023: - della Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 9 del 27 ottobre 2022 avente a oggetto “Parere della Conferenza dei Comuni ai sensi del: “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'Art. 3, Comma 1, Lettera b relativamente alla Deliberazione n. 20 del 24/08/2022 del Consiglio di Amministrazione avente ad Oggetto: Aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico per il terzio periodo regolatorio MTI3 – Gestore AIMAG S.p.A: anni 2022-2023, - ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr del 30/12/2021” e relativi allegati (doc. 31); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 351 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Aimag S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Speciale “Ufficio D'Ambito” della Provincia di Mantova, rappresentata e difesa dall'avvocato David Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Graziella Renica in Brescia, corso Cavour 60; Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, non costituita in giudizio; Claudio Mazzali, Comune di Quistello, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e dell’Azienda Speciale “Ufficio D'Ambito” della Provincia di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Mantova, e in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, in favore dell’Azienda Speciale “Ufficio D'Ambito” della Provincia di Mantova. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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