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Sentenza n. 202300643/2023

Sentenza n. 202300643/2023

SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO - RIDUZIONE PERIMETRO DELLE CONCESSIONI - ILLEGITTIMITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300643/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda provvedimenti amministrativi relativi all'aggiornamento delle tariffe applicate nel servizio idrico integrato e alla contemporanea riduzione del perimetro delle concessioni gestite. Un soggetto interessato, presumibilmente un gestore del servizio idrico integrato o un ente territoriale competente, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per denunciare l'illegittimità dei predetti provvedimenti. Durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, tuttavia, sopravvengono circostanze di fatto e di diritto che modificano sensibilmente la situazione giuridica della parte ricorrente, determinando l'evaporazione dell'interesse concreto e attuale che aveva inizialmente legittimato l'impugnazione dell'atto. Il collegio giudicante ha dunque operato una valutazione della persistenza nel tempo del presupposto soggettivo della ricorribilità, giungendo alla conclusione che questo era venuto a mancarsi per cause sopravvenute.

Il quadro normativo

La materia del servizio idrico integrato è disciplinata dalla normativa nazionale sui servizi pubblici locali e dal Codice dell'ambiente, con riferimento particolare alle disposizioni che regolano l'affidamento delle concessioni, la tariffazione e gli adeguamenti tariffari periodici. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente svolge un ruolo centrale nella definizione dei criteri generali per la determinazione delle tariffe, intervenendo con propri regolamenti e provvedimenti che le aziende gestorie devono recepire nelle proprie tariffe applicate. Le concessioni per la gestione del servizio idrico integrato costituiscono forme di affidamento temporaneo e limitato nel tempo, soggette a scadenza e rinnovamento secondo procedure specifiche normalmente preordinate alla tutela dell'interesse pubblico e all'efficienza gestionale del servizio. La modificazione del perimetro concessorio rappresenta un provvedimento amministrativo complesso che incide sia sull'assetto organizzativo del servizio sia sui diritti economici dei soggetti interessati, richiedendo il rispetto di procedimenti amministrativi predeterminati e delle forme di partecipazione agli interessi coinvolti.

La questione giuridica

Il ricorrente aveva denunciato l'illegittimità dei provvedimenti di aggiornamento tariffario e di riduzione del perimetro delle concessioni in base a vizi procedurali, sostanziali o di eccesso di potere. La controversia riguardava primariamente l'accertamento dell'osservanza delle procedure normative previste per l'adozione di siffatti atti, nonché la conformità delle scelte gestionali ai principi di trasparenza, economicità e efficienza che governano il servizio pubblico. In sottofondo permaneva la questione sulla preservazione dell'equilibrio economico finanziario del gestore e sulla corretta incidenza tariffaria sui gestori e sui consumatori finali. La complessità derivava dalla natura tecnica delle valutazioni tariffarie e dalla necessità di contemperare esigenze di sostenibilità economica con i principi di equità nella distribuzione dei costi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha condotto l'istruttoria del ricorso e si è trovato di fronte a una situazione processuale mutata nel tempo durante il decorso del procedimento giudiziario. Sopravvengono circostanze che rendono la situazione di fatto sostanzialmente diversa da quella originaria, incidendo sulla persistenza dell'interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento ormai contestato. L'interesse ad agire in giudizio, quale elemento costitutivo della ricorribilità in sede amministrativa, presuppone che il ricorso sia volto a ottenere un beneficio attuale e concreto per la parte che lo propone; quando questo beneficio viene a mancarsi per ragioni sopravvenute, la controversia perde la sua utilità pratica e il giudizio cessa di trovare una ragion d'essere. Il collegio ha ritenuto che le modificate circostanze di fatto abbiano eliminato la utilità della pronuncia richiesta, sia perché lo stato dei fatti è divenuto difforme da quello della contestazione iniziale, sia perché l'atto impugnato ha in concreto esaurito i suoi effetti o è stato sostituito da nuovi provvedimenti che rendono inattuale il rimedio giuridico instaurato.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. La sentenza non entra nel merito della questione sostanziale circa la legittimità dei provvedimenti tariffari e concessori, in quanto la perdita della situazione giuridica tutelabile rende inutile il giudizio. Di conseguenza, il ricorso non può essere accolto, proprio perché manca lo scopo pratico della pronuncia giurisdizionale. La parte ricorrente rimane così sprovvista della tutela giudiziale su una questione che ha perso attualità durante il pendere della lite.

Massima

Quando durante il procedimento giudiziario la situazione di fatto e di diritto si modifichi in modo tale da eliminare l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente al ripristino della legalità, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dal merito delle eccezioni di illegittimità sollevate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
in parte qua,
- della deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia, n. 1/2021 del 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione dello schema regolatorio e predisposizione della tariffa per il periodo 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR” e dei relativi allegati, in particolare (i) dell'Allegato 3.1. recante “Relazione di accompagnamento predisposizione tariffaria di A2A Ciclo Idrico S.pA.” e (ii) dell'Allegato 3.2. recante “Relazione di accompagnamento predisposizione tariffaria di Acque Bresciane S.r.l” che costituiscono parte integrante della stessa, nella parte in cui la Provincia di Brescia (a) ha disposto, nel 2021, un riduzione del perimetro delle concessioni gestite da A2A Ciclo Idrico S.p.A., stabilendo il subentro di Acque Bresciane S.r.l. in 12 Comuni nei quali la ricorrente opera in forza di gestioni aggregate; (b) ha conseguentemente ridotto, a partire dal 2021, taluni costi da riconoscere nella tariffa di A2A Ciclo Idrico S.pA. pur confermando gli investimenti che quest'ultima si è impegnata a realizzare in questi comuni per il periodo 2020-2023, come da piano degli investimenti approvato; (c) non ha riconosciuto in tariffa i maggiori costi sostenuti dalla società ricorrente in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
nonché ove occorre e possa,
- della nota prot. n. 1781 del 22 marzo 2021 con la quale l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha confermato la legittimità delle decurtazioni operate ai costi riconoscibili nella tariffa spettante ad A2A Ciclo Idrico S.pA. a partire dal 2021;
- delle note prot. n. 2414 del 22 aprile 2021 e n. 66826 del 22 aprile 2021, con le quali, rispettivamente, l'Ufficio d'Ambito di Brescia e la  Provincia di Brescia, nella propria qualità di Ente d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, hanno confermato la legittimità della scelta gestoria adottata in sede tariffaria di ridurre il perimetro delle concessioni gestite da A2A Ciclo Idrico S.p.A., con subentro di Acque Bresciane S.r.l., nel 2021, in 12 Comuni nei quali la ricorrente opera in forza di gestioni aggregate;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
con conseguente condanna, ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.
della Provincia di Brescia e dell'Ufficio d'Ambito di Brescia a rideterminare, tramite l'adozione di provvedimenti ad hoc o il riconoscimento di un conguaglio, la tariffa spettante ad A2A Ciclo Idrico S.p.A. a partire dal 2021 e per le successive annualità.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 260 del 2021, proposto da A2a Ciclo Idrico S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Maurizio La Corte,
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato che le parti costituite hanno concordemente affermato di non avere più interesse alla decisione di merito, a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 12 luglio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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