Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300643/2023

Servizi Pubblici - Servizio Idrico Integrato - Aggiornamento Tariffario - Riduzione Perimetro Delle Concessioni - Illegittimità

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
in parte qua,
- della deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia, n. 1/2021 del 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione dello schema regolatorio e predisposizione della tariffa per il periodo 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR” e dei relativi allegati, in particolare (i) dell'Allegato 3.1. recante “Relazione di accompagnamento predisposizione tariffaria di A2A Ciclo Idrico S.pA.” e (ii) dell'Allegato 3.2. recante “Relazione di accompagnamento predisposizione tariffaria di Acque Bresciane S.r.l” che costituiscono parte integrante della stessa, nella parte in cui la Provincia di Brescia (a) ha disposto, nel 2021, un riduzione del perimetro delle concessioni gestite da A2A Ciclo Idrico S.p.A., stabilendo il subentro di Acque Bresciane S.r.l. in 12 Comuni nei quali la ricorrente opera in forza di gestioni aggregate; (b) ha conseguentemente ridotto, a partire dal 2021, taluni costi da riconoscere nella tariffa di A2A Ciclo Idrico S.pA. pur confermando gli investimenti che quest'ultima si è impegnata a realizzare in questi comuni per il periodo 2020-2023, come da piano degli investimenti approvato; (c) non ha riconosciuto in tariffa i maggiori costi sostenuti dalla società ricorrente in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
nonché ove occorre e possa,
- della nota prot. n. 1781 del 22 marzo 2021 con la quale l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha confermato la legittimità delle decurtazioni operate ai costi riconoscibili nella tariffa spettante ad A2A Ciclo Idrico S.pA. a partire dal 2021;
- delle note prot. n. 2414 del 22 aprile 2021 e n. 66826 del 22 aprile 2021, con le quali, rispettivamente, l'Ufficio d'Ambito di Brescia e la  Provincia di Brescia, nella propria qualità di Ente d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, hanno confermato la legittimità della scelta gestoria adottata in sede tariffaria di ridurre il perimetro delle concessioni gestite da A2A Ciclo Idrico S.p.A., con subentro di Acque Bresciane S.r.l., nel 2021, in 12 Comuni nei quali la ricorrente opera in forza di gestioni aggregate;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
con conseguente condanna, ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.
della Provincia di Brescia e dell'Ufficio d'Ambito di Brescia a rideterminare, tramite l'adozione di provvedimenti ad hoc o il riconoscimento di un conguaglio, la tariffa spettante ad A2A Ciclo Idrico S.p.A. a partire dal 2021 e per le successive annualità.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 260 del 2021, proposto da A2a Ciclo Idrico S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Maurizio La Corte,
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato che le parti costituite hanno concordemente affermato di non avere più interesse alla decisione di merito, a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 12 luglio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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