SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE AUTONOMA - ISTANZA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300352/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Berzo Inferiore ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia due determinazioni successive emanate dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia (determina n. 18 del 29 giugno 2022 e determina n. 58 del 31 agosto 2022), che avevano respinto la richiesta del municipio di proseguire nella gestione autonoma e indipendente del servizio idrico integrato nel proprio territorio. Il caso si inscrive nel più ampio contesto della regolazione della gestione dei servizi idrici pubblici in Lombardia, dove l'Ambito rappresenta il livello territoriale competente a organizzare e controllare questo essenziale servizio. Il Comune, ritenendo illegittime le scelte dell'Ufficio d'Ambito, ha deciso di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento dei provvedimenti che gli impedivano di continuare a gestire direttamente il servizio idrico, evidentemente percependo questo come una questione di autonomia amministrativa e gestionale.
Il quadro normativo
La materia della gestione del servizio idrico integrato è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), che ha introdotto il modello della gestione per ambiti territoriali sovracomunali al fine di razionalizzare e modernizzare il settore. Il sistema prevede che gli Uffici d'Ambito esercitino funzioni di programmazione, organizzazione e controllo della gestione dei servizi idrici all'interno del proprio ambito territoriale di competenza. Questa strutturazione intende garantire economie di scala, efficienza gestionale e il rispetto di standard tecnici e ambientali. I Comuni, pur rimanendo soggetti primari dell'amministrazione locale, devono conformarsi alle decisioni assunte dall'Ufficio d'Ambito in materia di modalità gestionali del servizio idrico, salvo che non sussistano eccezioni previste dalla legge. La normativa regionale lombarda ha ulteriormente definito le competenze e le procedure che l'Ufficio d'Ambito deve seguire nell'esercizio delle proprie funzioni.
La questione giuridica
Il punto di diritto controvertibile era se il Comune di Berzo Inferiore potesse invocare un diritto alla prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato malgrado il respingimento da parte dell'Ufficio d'Ambito, oppure se l'Ufficio d'Ambito fosse legittimato a negare questo proseguimento imponendo modalità gestionali diverse. Sotteso a questo contrasto vi era il bilanciamento fra l'autonomia amministrativa del Comune e il modello normativo di gestione per ambiti territoriali che subordina determinate scelte gestionali alla decisione dell'organismo d'ambito. La questione toccava delicati profili di ripartizione competenziale fra enti locali e di conformità alle leggi settoriali che disciplinano i servizi idrici.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso del Comune, ritenendo che l'Ufficio d'Ambito avesse agito in conformità alle sue competenze e alla normativa vigente nel respingere l'istanza di prosecuzione della gestione autonoma. Il giudice ha evidentemente valutato che le determinazioni impugnate non fossero affette da vizi procedurali o di merito tali da renderne necessario l'annullamento. Il collegio ha considerato che il quadro normativo che disciplina il servizio idrico integrato assegna all'Ufficio d'Ambito il compito di decidere sulle modalità gestionali all'interno del proprio ambito territoriale, e che il Comune non poteva invocare un diritto incondizionato alla prosecuzione della propria gestione autonoma qualora l'Ambito avesse ritenuto diversamente. La circostanza che la determinazione sia stata ribadita in un secondo provvedimento non ha costituito elemento di illegittimità, bensì ha confermato la coerenza della posizione assunta dall'Ufficio d'Ambito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge integralmente il ricorso proposto dal Comune di Berzo Inferiore e annulla le relative richieste di annullamento delle due determinazioni dell'Ufficio d'Ambito. Le conseguenze pratiche della sentenza comportano che il Comune rimane vincolato alle decisioni assunte dall'Ufficio d'Ambito in merito alle modalità di gestione del servizio idrico integrato, perdendo la possibilità di continuare autonomamente tale gestione. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile, e le spese processuali sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese senza condanna al pagamento da parte dell'altra.
Massima
L'Ufficio d'Ambito competente per la gestione del servizio idrico integrato può legittimamente respingere la richiesta di un Comune di proseguire nella gestione autonoma del servizio, operando nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia (n. 18 del 29 giugno 2022), nella parte in cui è stata respinta l’istanza del Comune di Berzo Inferiore per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato; - della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia - registro atti n. 58 del 31 agosto 2022, con la quale è stato ribadito il respingimento. sul ricorso numero di registro generale 890 del 2022, proposto da Comune di Berzo Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio d'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'ambito di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 5 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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