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Sentenza n. 202300348/2023

Sentenza n. 202300348/2023

SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE AUTONOMA - ISTANZA – DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300348/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Bienno ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia la determinazione n. 16 del 29 giugno 2022 emanata dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, con la quale era stata respinta la richiesta comunale di proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico integrato. La controversia nasce dal rifiuto dell'Ufficio d'Ambito di accogliere l'istanza del Comune, formulata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, per continuare a gestire autonomamente il servizio idrico sul territorio municipale. Contestualmente, il Comune aveva anche ricorso contro una successiva nota del 29 luglio 2022 con cui l'Ufficio d'Ambito aveva respinto la domanda di rimessione in termini per l'integrazione della documentazione istruttoria. La questione rientra nel sistema normativo degli Ambiti Territoriali Ottimali e della gestione dei servizi idrici integrati, secondo il modello previsto dalla legislazione ambientale italiana.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile è quella contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'Ambiente, in particolare l'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), il quale prevede le condizioni alle quali i comuni possono ottenere l'autorizzazione a proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico integrato, derogando al principio generale di gestione attraverso l'Ufficio d'Ambito. Tale norma riproduce un sistema di eccezioni al principio di aggregazione dei servizi idrici in ambiti territoriali ottimali, predisponendo specifici requisiti tecnici, organizzativi ed economici che il comune deve dimostrare di possedere. L'Ufficio d'Ambito esercita funzioni di controllo e verifica sulle richieste di gestione autonoma, valutando il rispetto dei parametri normativamente stabiliti.

La questione giuridica

La questione risiedeva nel verificare se il Comune di Bienno soddisfacesse effettivamente i requisiti richiesti dalla norma per proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico integrato, considerando la documentazione presentata e la completezza dell'istruttoria amministrativa. In secondo luogo, era rilevante anche il tema processuale riguardante il diritto del Comune di ottenere una rimessione in termini per l'integrazione della documentazione, quale diritto procedimentale nel contesto della valutazione della sua istanza. Il TAR doveva verificare sia il merito della decisione sostanziale dell'Ufficio d'Ambito sia la corretta applicazione delle regole procedimentali nel procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga un'ampia motivazione scritto, il respingimento del ricorso esprime l'adesione del collegio giudicante alla valutazione dell'Ufficio d'Ambito circa il mancato soddisfacimento dei requisiti normativi richiesti per la continuazione della gestione autonoma. Il TAR ha ritenuto corretta la decisione di respingimento sia nel merito, sia dal punto di vista procedimentale, ossia escludendo che il Comune avesse diritto alla rimessione in termini per completare la documentazione. La corte ha evidentemente verificato che i presupposti normativi per l'autorizzazione della gestione autonoma non ricorrevano nel caso di specie, sulla base degli elementi già disponibili nel fascicolo amministrativo. La decisione implica che l'Ufficio d'Ambito aveva correttamente valutato l'istruttoria e che il procedimento era stato condotto secondo le regole di diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso del Comune di Bienno, confermando pertanto la determinazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e la successiva nota di rigetto della rimessione in termini. Ciò significa che il Comune rimane vincolato a partecipare alla gestione integrata attraverso l'Ambito Territoriale Ottimale, non potendo proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico. Il TAR ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio in compensazione, ossia ogni parte sostiene le proprie spese. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte delle autorità amministrative competenti.

Massima

La richiesta di proseguimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato da parte di un comune deve necessariamente soddisfare tutti i requisiti stabiliti dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, e la loro verifica da parte dell'Ufficio d'Ambito non è sindacabile dal giudice amministrativo se effettuata secondo corrette procedure, salvo comprovati vizi di eccesso di potere o violazione di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia, n. 16 del 29 giugno 2022, nella parte in cui è stata respinta l’istanza del Comune di Bienno, avanzata ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato, dando conseguentemente atto che la gestione del servizio non può essere mantenuta in autonomia;
- della nota del Direttore dell’Ufficio d’Ambito del 29 luglio 2022 con la quale è stata respinta la richiesta comunale di rimessione in termini per l’inoltro della documentazione utile all’istruttoria dell’istanza di cui sopra.
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2022, proposto da
Comune di Bienno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio d'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'Ambito di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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