Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300344/2023

Servizi Pubblici - Servizio Idrico Integrato - Gestione Autonoma - Istanza - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Pian Camuno ha presentato istanza all'Ufficio d'Ambito di Brescia per ottenere l'autorizzazione a proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico integrato, cioè l'acquedotto pubblico e l'insieme degli impianti destinati alla fornitura di acqua ai cittadini. L'Ufficio d'Ambito, organo amministrativo competente per la gestione aggregata del servizio a livello di ambito territoriale, ha respinto con determinazione n. 25 del 29 giugno 2022 questa istanza del Comune. Di fronte al rifiuto, il Comune ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento della determinazione e il riconoscimento del suo diritto a continuare a gestire autonomamente il servizio idrico. La controversia rientra nel complesso sistema della gestione dei servizi pubblici locali, in particolare nel processo di aggregazione territoriale che negli ultimi decenni ha modificato profondamente gli assetti organizzativi e le competenze dei Comuni in materia di servizi idrici.

Il quadro normativo

La disciplina del servizio idrico integrato è stata profondamente trasformata dalla legge Galli e da successivi decreti legislativi che hanno istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) come circoscrizioni entro le quali il servizio deve essere gestito in forma associata e aggregata. La normativa ha progressivamente limitato la possibilità dei singoli Comuni di gestire autonomamente il servizio idrico, privilegiando invece forme di gestione unitaria per ambito gestionale. Gli Uffici d'Ambito, in quanto organi rappresentanti dei Comuni associati, hanno il compito di autorizzare e controllare le modalità di gestione dei servizi e di valutare le istanze dei singoli Comuni secondo criteri definiti dalla legge. La questione sottesa riguarda l'equilibrio tra l'autonomia amministrativa locale dei Comuni e i vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale sulla gestione aggregata dei servizi pubblici essenziali.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il Comune avesse diritto legalmente riconosciuto a proseguire una gestione autonoma del servizio idrico integrato contrariamente alla valutazione dell'Ufficio d'Ambito, oppure se la normativa vigente avesse già definitivamente escluso tale possibilità subordinando il servizio a forme di gestione di ambito. Sottesa a questa questione era l'interpretazione delle norme che regolano l'aggregazione territoriale del servizio idrico e il grado di discrezionalità amministrativa concesso ai Comuni nello scegliere le forme di gestione. Inoltre era rilevante verificare se la determinazione dell'Ufficio d'Ambito fosse stata adottata nel rispetto dei principi di corretta procedura amministrativa, trasparenza e proporzionalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato il ricorso e gli atti della causa, ha ritenuto che l'istanza del Comune non fosse fondata sotto il profilo del diritto vigente. Nella sostanza il collegio giudicante ha accolto le argomentazioni dell'Ufficio d'Ambito secondo le quali la normativa sul servizio idrico integrato, anche nella sua configurazione attuale, non consente ai singoli Comuni di opporsi alle valutazioni dell'organo di ambito o di reclamare diritti alla gestione autonoma quando il sistema normativo è ormai strutturato per la gestione aggregata. Il giudice ha quindi ritenuto che la determinazione impugnata non contenesse vizi di legittimità sostanziale o procedimentale, essendo l'Ufficio d'Ambito competente a valutare e rigettare l'istanza sulla base della normativa applicabile. La decisione si inscrive nella consolidata giurisprudenza amministrativa che privilegia le forme di gestione aggregata e centralizzata dei servizi pubblici essenziali come funzionalmente più efficienti e rispondenti all'interesse generale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso del Comune di Pian Camuno, mantenendo in vigore la determinazione n. 25 del 29 giugno 2022 dell'Ufficio d'Ambito di Brescia. Conseguentemente il Comune rimane vincolato alle forme di gestione del servizio idrico determinate dall'Ufficio d'Ambito e non potrà proseguire in autonomia senza autorizzazione esplicita da parte dell'organo competente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna dovrà sopportare le proprie spese legali. Il tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così il provvedimento dell'Ufficio d'Ambito.

Massima

La gestione del servizio idrico integrato non può essere condotta dai singoli Comuni in forma autonoma quando la normativa vigente la assoggetta a forme di gestione aggregata per Ambiti Territoriali Ottimali, essendo l'Ufficio d'Ambito l'organo competente a valutare e respingere le istanze di gestione autonoma secondo i criteri definiti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia (n. 25 del 29 giugno 2022), nella parte in cui è stata respinta l’istanza del Comune di Pian Camuno per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato; nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2022, proposto da
Comune di Pian Camuno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio d'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'Ambito di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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