SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE AUTONOMA - ISTANZA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300342/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Ossimo ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia sezione staccata di Brescia impugnando due determinazioni del Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia che avevano respinto la sua istanza volta a proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico integrato. La prima determinazione risale al 29 giugno 2022 (n. 24), mentre la seconda, successivamente emanata il 27 luglio 2022 (registro atti n. 54), ha ribadito il medesimo respingimento dopo che il Comune aveva richiesto un riesame istruttorio della sua posizione. La controversia si colloca nel quadro organizzativo della gestione dei servizi idrici integrati, ove tradizionalmente gli enti gestori a livello di ambito territoriale (gli Uffici d'Ambito) coordinano e supervisionano i servizi, mentre i comuni possono richiedere di mantenere forme di gestione autonoma in virtù di specifiche previsioni di legge.
Il quadro normativo
La materia della gestione del servizio idrico integrato è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152 (Codice dell'Ambiente), che ha fondamentalmente riformato l'ordinamento del ciclo idrico integrato in Italia. L'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del medesimo decreto legislativo prevede i presupposti e le condizioni entro cui un comune può proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico integrato, in deroga alla gestione attraverso l'ente d'ambito. Questa norma rappresenta una eccezione al principio generale di affidamento della gestione agli enti d'ambito territoriale, consentendo ai comuni di mantenere la gestione autonoma a condizioni specifiche e secondo procedure determinate. L'Ufficio d'Ambito, quale organo preposto all'organizzazione e alla programmazione della gestione idrica nell'ambito territoriale, è responsabile della valutazione e approvazione di tali istanze nel rispetto dei parametri normativi stabiliti dal d.lgs. 152/2006.
La questione giuridica
Il ricorso del Comune di Ossimo sollevava la questione della legittimità del respingimento della sua istanza di prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato. Il Comune contestava che l'Ufficio d'Ambito di Brescia non avesse correttamente valutato i requisiti previsti dall'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 152/2006, ovvero che l'amministrazione comunale si riteneva titolare dei diritti e degli oneri necessari per mantenere tale gestione autonoma e che avesse presentato un'istanza conforme alle prescrizioni normative. La questione giuridica rilevante era pertanto se il respingimento dell'istanza fosse stato adeguatamente motivato e se l'Ufficio d'Ambito avesse correttamente applicato i criteri di legittimazione e i requisiti fissati dal legislatore delegato per l'esercizio di tale facoltà derogatoria.
La motivazione del giudice
Il TAR, sebbene la sentenza disponibile non riporti diffusamente gli argomenti della motivazione, ha accolto le eccezioni sollevate dall'Ufficio d'Ambito di Brescia rigettando il ricorso del Comune di Ossimo. Dalle circostanze del caso si desume che il collegio giudicante ha ritenuto che il respingimento dell'istanza presentato dal Comune fosse giuridicamente fondato in relazione alle specifiche condizioni richieste dall'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 152/2006. Il giudice ha presumibilmente valutato che il Comune non possedesse i requisiti necessari per proseguire in forma autonoma la gestione del servizio idrico integrato, ovvero che l'istanza non fosse conforme alle prescrizioni formali e sostanziali previste dalla norma. Il respingimento operato dall'Ufficio d'Ambito è stato pertanto ritenuto legittimo, in quanto effettuato nell'esercizio di un'attività valutativa che rientra nella sua competenza amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto completamente il ricorso proposto dal Comune di Ossimo, sia per quanto attiene la determinazione del 29 giugno 2022 che quella del 27 luglio 2022, rigettando di conseguenza la richiesta di annullamento di entrambi i provvedimenti dell'Ufficio d'Ambito. Il giudice ha inoltre provveduto alla compensazione delle spese di causa tra le parti, ordinando l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. La decisione, pronunciata nel corso dell'udienza pubblica del 5 aprile 2023, è definitiva.
Massima
Non è illegittimo il respingimento opposto da un ufficio d'ambito idricamente all'istanza di un comune di proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico integrato allorché tale richiesta non rispecchi i requisiti e le condizioni prescritti dall'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo numero 152 del 2006.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia (n. 24 del 29 giugno 2022), nella parte in cui è stata respinta l’istanza del Comune di Ossimo volta alla prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (ex art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006); nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi. - della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia, registro atti n. 54 del 27 luglio 2022, con la quale è stato ribadito, all’esito del riesame istruttorio richiesto dal Comune di Ossimo, il respingimento dell’istanza. sul ricorso numero di registro generale 889 del 2022, proposto da Comune di Ossimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio d'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'Ambito di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 5 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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