Sentenza n. 202300908/2023
Sanità Pubblica - Struttura Sanitaria Accreditata - Tensostruttura - Divieto Di Utilizzo - Ordine Di Ripristino
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta Onlus ha proposto ricorso amministrativo avanti al TAR della Lombardia sezione di Brescia contro un provvedimento di diffida e divieto emesso dal Direttore Generale della Regione Lombardia il 5 novembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 27 quinquies comma 5 della Legge Regionale 33 del 2009. Nel corso del giudizio, relativo a questioni di diritto amministrativo riguardanti la disciplina dei servizi socio-sanitari, le parti coinvolte erano l'ATS Brescia, il Comune di Concesio e la Regione Lombardia quale amministrazione che aveva emanato il provvedimento impugnato. La controversia nasceva da un provvedimento della Regione che la Fondazione ricorrente intendeva far annullare, insieme ai relativi atti presupposti e conseguenti, compresi il verbale di sopralluogo del 18 novembre 2021 e la nota dell'ATS del 17 dicembre 2021. La Fondazione era rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, mentre gli enti convenuti avevano nominato propri difensori.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nella disciplina dei servizi socio-sanitari della Regione Lombardia, in particolare nell'ambito dei provvedimenti sanzionatori che l'amministrazione regionale può adottare ai sensi dell'articolo 27 quinquies della Legge Regionale 33 del 2009. Rilevante è altresì il regime del procedimento dinanzi ai giudici amministrativi, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo. In particolare, l'articolo 84 del codice del processo amministrativo regola il fenomeno della rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente, stabilendo modalità rigorose affinché la rinuncia sia considerata rituale e produce effetti sul giudizio. La rinuncia al ricorso, quale atto dispositivo della parte, deve rispettare formalità precise, inclusa la notificazione a tutti gli eventuali convenuti, pena l'inefficacia sotto il profilo procedimentale.
La questione giuridica
Il nodo giuridico che il tribunale ha dovuto affrontare riguardava la corretta esecuzione della rinuncia al ricorso e i suoi effetti sulla continuazione del giudizio. La Fondazione ricorrente ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso, con conseguente abbandono della causa, e ha notificato tale rinuncia alla Regione Lombardia e all'ATS Brescia, ottenendo anche l'adesione di quest'ultima con compensazione delle spese di lite. Tuttavia, la rinuncia non è stata notificata al Comune di Concesio, convenuto nel giudizio alla stregua di un ente locale che aveva un interesse nella vicenda. Tale omissione ha posto la questione centrale della ritualità della rinuncia e delle conseguenze sulla procedibilità del ricorso.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, per essere valida e rituale secondo le norme di procedura amministrativa, deve essere notificata a tutti i convenuti nel giudizio. L'articolo 84 del codice del processo amministrativo prevede che la rinuncia sia comunicata a tutti gli interessati, e solo se effettuata secondo questa modalità produce i suoi regolari effetti sul processo. In mancanza della notifica a uno dei convenuti, come nel caso in esame dove il Comune di Concesio non ha ricevuto comunicazione della rinuncia, la rinuncia stessa non è conforme ai requisiti procedurali richiesti. Il collegio giudicante ha pertanto applicato l'ultimo comma dell'articolo 84 c.p.a., secondo il quale, in tale situazione, il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Questo significa che la Fondazione ricorrente ha perso l'interesse alla prosecuzione del giudizio, una volta che la rinuncia sia stata regolarmente acquisita agli atti, seppur con il difetto di notificazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, eliminando così la necessità di entrare nel merito della questione sostanziale relativa al provvedimento di diffida e divieto. Per quanto riguarda le spese di giudizio, il tribunale ha stabilito una compensazione tra le parti, ritenendo che non vi fosse luogo a provvedere nei confronti della Regione Lombardia, non costituita in giudizio, mentre le spese sono state compensate anche con il Comune di Concesio in considerazione della minima attività processuale da questo svolta. La sentenza è stata resa nel corso della camera di consiglio il 6 dicembre 2023.
Massima
La rinuncia al ricorso avanti al giudice amministrativo deve essere notificata a tutti i convenuti per essere considerata rituale e valida, e l'omissione di tale notificazione a uno dei convenuti comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse della parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Alessandro Fede, Referendario Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento del provvedimento di diffida/divieto emesso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 27 quinquies comma 5 della L.R. 33/09, notificato alla Fondazione ricorrente in data 5.11.2021, ed ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, incluso il diniego dell'istanza di annullamento d'ufficio della suddetta diffida prot. RSA n. 441 del 22.11.2021, il verbale di sopralluogo n. 2236 del 18.11.2021 e la nota dell'ATS del 17.12.2021. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 47 del 2022, proposto da Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, via Armando Diaz n. 28; ATS Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Concesio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di ATS Brescia e del Comune di Concesio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato che parte ricorrente ha formato una dichiarazione di rinuncia, notificata alla Regione Lombardia, non costituita in giudizio, e alla quale ha prestato espressa adesione ATS Brescia, anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite; che la rinuncia non è stata viceversa notificata al Comune di Concesio, e non è dunque rituale secondo il disposto dell’art. 84 c.p.a.: ne trova comunque applicazione l’ultimo comma, per cui il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; che, quanto alle spese di giudizio, non v’è luogo a provvedere quanto alla Regione, e possono essere compensate anche con il Comune, considerata la minima attività processuale da questo svolta; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 dicembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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