Sentenza n. 202300868/2023
Sanita' Pubblica - Struttura Convenzionata – Gestore – Protocollo Somministrazione Farmaci – Inosservanza - Carenza Requisito Di Esercizio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una Cooperativa Sociale denominata Società Dolce ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, contro l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo. L'oggetto del ricorso era l'annullamento di due provvedimenti comunicati il 1° giugno 2022, in cui l'ATS aveva trasmesso alla cooperativa gli esiti della verifica ispettiva diffida svoltasi il 4 novembre 2021. La verifica diffida rappresenta uno strumento amministrativo di vigilanza sulla regolarità delle strutture e dei servizi socio-sanitari, ed è stata condotta dall'ente pubblico competente nei confronti della cooperativa nell'ambito delle proprie funzioni di tutela della salute. I provvedimenti impugnati contenevano i risultati di questa ispezione amministrativa e le relative valutazioni dell'ATS, contro i quali la cooperativa aveva deciso di ricorrere per ottenerne l'annullamento. Tuttavia, prima che il Tribunale si pronunciasse nel merito della controversia, la ricorrente ha modificato la propria posizione processuale.
Il quadro normativo
La disciplina dei rapporti tra strutture socio-sanitarie e agenzie di tutela della salute è contenuta principalmente nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che regola l'organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. L'ATS è l'ente pubblico competente a svolgere funzioni di vigilanza, controllo e ispezione presso le strutture che operano nel settore sociosanitario, al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità, le condizioni igienico-sanitarie e il corretto svolgimento delle prestazioni autorizzate. La verifica diffida è uno strumento amministrativo mediante il quale l'ATS comunica i rilievi mossi durante l'ispezione e diffida la struttura a conformarsi alle prescrizioni normative entro i termini indicati. La ricorribilità dei provvedimenti dell'ATS innanzi al Tribunale Amministrativo è garantita al fine di tutelare i diritti procedurali e sostanziali delle strutture sottoposte a controllo.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità amministrativa dei provvedimenti con cui l'ATS aveva comunicato i risultati della verifica ispettiva. La questione sottesa era se gli esiti della verifica diffida fossero stati redatti in conformità alle procedure amministrative corrette e se le prescrizioni imposte fossero giustificate dalla normativa vigente e proporzionate alle eventuali irregolarità riscontrate. La ricorrente aveva deciso di contrastare questi provvedimenti attraverso il giudizio amministrativo, ricorrendo al Tribunale per ottenere l'annullamento e con esso il ripristino della propria posizione e la revoca delle prescrizioni imposte. La questione aveva una chiara rilevanza amministrativa, in quanto coinvolgeva l'esercizio del potere di vigilanza da parte di una pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante non si è pronunciato nel merito della controversia perché ha riscontrato una sopravvenienza processuale: la ricorrente ha ritirato il proprio ricorso nel corso del giudizio, con conseguente venire meno dell'interesse ad agire e dell'oggetto della controversia. Il Tribunale, a seguito della rinuncia manifestata dalla ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio secondo le norme di rito della giustizia amministrativa, le quali prevedono che il ritiro del ricorso determina automaticamente l'estinzione del giudizio stesso. Il Tribunale ha inoltre ritenuto opportuno non pronunciarsi sulle spese processuali, atteso che l'ATS non si era costituita in giudizio e la ricorrente non aveva avanzato esplicita domanda di condanna della controparte al rimborso delle spese. Questo approccio rispecchia il principio generale del diritto processuale amministrativo per cui, in caso di estinzione per rinuncia, senza costituzione della controparte, non ricorrono i presupposti per una condanna alle spese.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente, accertando che la Cooperativa Sociale aveva ritirato volontariamente il ricorso proposto avverso i provvedimenti dell'ATS Bergamo. Non è stata pronunciata alcuna condanna al pagamento delle spese processuali, considerato che l'amministrazione non si era costituita e la ricorrente non aveva chiesto la rifusione. La sentenza ha quindi precluso ogni successivo proseguimento del giudizio da parte della ricorrente sulla base dello stesso ricorso e ha ordinato all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento.
Massima
L'estinzione del giudizio amministrativo per rinuncia al ricorso, quando non vi sia costituzione della controparte e non sia richiesto il rimborso delle spese, esclude la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali medesime.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Alessandro Fede, Referendario Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - dei provvedimenti del 1.6.2022, prot. nn. 53489 e 53491, dell'ATS Bergamo, con cui sono stati comunicati alla ricorrente gli esiti della “verifica diffida” del 4.11.2021, prot. n. U. 107889 e n. U. 0107885; - di tutti gli atti precedenti e seguenti, comunque connessi o presupposti, ivi espressamente compresi, Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 709 del 2022, proposto da Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Luca Donà e Alessandro Janna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato che parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, con la conseguente estinzione del giudizio, mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi l’Amministrazione costituita e non avendone la ricorrente richiesto la rifusione; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, lo dichiara estinto per rinuncia. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 22 novembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →