Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300058/2023
Sanità Pubblica - Sentenza N. 1553/2021 Della Corte D'appello Di Brescia – Ottemperanza
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Brescia pubblicata il -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 921 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Impelluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Farina in Brescia, via Solferino 51; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Ministero della salute di dare integrale esecuzione a quanto disposto dalla Corte d’appello di Brescia con la sentenza in epigrafe, nei termini indicati in motivazione; b) nomina, per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore dell’Ufficio 4 (Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure) del Ministero della salute perché provveda quale commissario ad acta, con facoltà di delega, agli adempimenti del caso (nei termini indicati in motivazione), trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta; c) respinge la domanda di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.; c) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori di legge da distrarsi in favore del patrocinatore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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