SANITÀ PUBBLICA - SENTENZA N. 785/2020 DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA – OTTEMPERANZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300212/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza affronta un'istanza di ottemperanza proposta dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia riguardante il mancato rispetto di un precedente provvedimento nel settore della sanità pubblica. Il ricorrente aveva già ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado, probabilmente dinanzi al TAR Lombardia, risolvente una controversia relativa all'amministrazione sanitaria e al mancato adempimento di obblighi conseguenti. Tuttavia, l'amministrazione sanitaria coinvolta aveva omesso di conformarsi ai contenuti di tale primo provvedimento nei tempi e nei modi prescritti. Il ricorrente ha dunque promosso il presente giudizio di ottemperanza, ricorrendo alla Corte d'Appello affinché accertasse formalmente il mancato adempimento e ordinasse all'amministrazione di eseguire concretamente le prescrizioni già disposte nel precedente giudizio.
Il quadro normativo
Le sentenze di ottemperanza trovano fondamento negli articoli 117 e seguenti del Codice del processo amministrativo, che disciplinano il procedimento attraverso il quale il ricorrente può ottenere dal giudice amministrativo un accertamento del mancato adempimento di una precedente sentenza. Nel settore sanitario, le controversie sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché da quella giurisprudenza consolidata che protegge il diritto alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del sistema pubblico. Il principio cardine è che l'amministrazione è obbligata a dare esecuzione alle decisioni del giudice e non può comportarsi in modo difforme dalle statuizioni già pronunciate. Pertanto, quando l'amministrazione viola tale obbligo di adempimento, il giudice può intervare nuovamente per garantire il rispetto della propria decisione.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nell'accertamento del mancato adempimento da parte dell'amministrazione sanitaria delle prescrizioni contenute nella precedente sentenza, con la conseguente necessità di verificare se ricorressero effettivamente gli estremi per una sentenza di accoglimento dell'istanza di ottemperanza. La questione rimandava alla interpretazione corretta dei contenuti del primo provvedimento e alla valutazione oggettiva di quanto l'amministrazione avesse compiuto al riguardo. Inoltre, si poneva il problema della responsabilità dell'amministrazione per il ritardo ingiustificato nell'esecuzione e della conseguente lesione dei diritti del ricorrente, nonché la determinazione delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dal mancato adempimento.
La motivazione del giudice
La Corte d'Appello ha proceduto a verificare il contenuto e l'ambito della precedente sentenza, raffrontandolo con i comportamenti effettivamente tenuti dall'amministrazione sanitaria nel corso dei mesi successivi al primo pronunciamento. L'analisi della Corte ha evidenziato che l'amministrazione non aveva dato piena e corretta esecuzione alle prescrizioni imposte, omettendo determinati adempimenti oppure eseguendoli in modo inesatto o tardivo. Il collegio ha ritenuto di accogliere l'istanza di ottemperanza, riconoscendo che sussistevano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dal codice del processo amministrativo: una sentenza precedente chiara nelle sue statuizioni, un obbligo di adempimento gravante sull'amministrazione e un mancato o difettoso adempimento della medesima. La logica argomentativa seguita dalla Corte ha posto l'accento sulla responsabilità dell'amministrazione di dare pronta e corretta esecuzione alle decisioni giurisdizionali, elemento essenziale per la tutela effettiva dei diritti soggettivi riconosciuti dal giudice.
La decisione
La Corte d'Appello ha accolto l'istanza di ottemperanza, accertando formalmente il mancato adempimento da parte dell'amministrazione sanitaria delle prescrizioni contenute nel precedente provvedimento. La sentenza ha disposto che l'amministrazione procedesse senza ulteriore indugio all'adempimento degli obblighi in questione, secondo i termini e i modi rigorosamente determinati dalla prima sentenza. Sono state altresì imposte alla parte soccombente le spese di lite, quale conseguenza naturale della decisione di accoglimento della domanda di ottemperanza.
Massima
L'amministrazione sanitaria è obbligata a dare pronta e rigorosa esecuzione alle sentenze del giudice amministrativo, e qualora inadempiente può essere nuovamente convenuta in giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'accertamento del proprio inadempimento e l'ordine di esecuzione coattiva delle prescrizioni già statuiti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. -OMISSIS-, emessa il 17 giugno 2020 e pubblicata il 3 agosto 2020. sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Scapaticci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l'inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero della Salute di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione. Condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché a rifonderle il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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