Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202300841/2023

Sanità - Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 - Operatori Sanitari - Inosservanza Obbligo Vaccinale - Sospensione Temporanea Dall'esercizio Della Professione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento di avviso di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale emesso da A.T.S. di Brescia ricevuto in data 29.07.2021 (prot. n. 0074987/21);
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della parte ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Sandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ATS di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATS di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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