SANITÀ - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - OPERATORI SANITARI - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300840/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore del settore sanitario, dipendente dell'ASST della Franciacorta, ricorre contro due provvedimenti adottati nel corso del 2021 in relazione al mancato rispetto dell'obbligo vaccinale allora vigente. Il primo atto contestato è un accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emesso dall'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia in data 26 luglio 2021, con il quale veniva formalmente certificata la violazione dell'obbligo normativo. Il secondo atto è una deliberazione della stessa azienda sanitaria del 29 settembre 2021 che dispone la sospensione del ricorrente dal servizio in conseguenza diretta della violazione accertata. La vicenda si inquadra nel contesto delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, allorché la legge prevedeva l'obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, tra cui il personale sanitario, con conseguente sospensione automatica dalla prestazione di lavoro in caso di inadempienza.
Il quadro normativo
La controversia si colloca all'interno della disciplina dell'obbligo vaccinale che, nel periodo considerato, era stata introdotta e regolata da una serie di decreti legge e disposizioni normative volte a garantire la protezione della salute pubblica nel contesto della pandemia. Il sistema prevedeva che le Aziende Sanitarie Territoriali e le strutture sanitarie controllassero l'adempimento dell'obbligo vaccinale, mentre le Aziende Sanitarie Locali potevano operare accertamenti sullo stato di adempimento. La normativa stabiliva conseguenze significative per i contravventori, tra cui la sospensione automatica dall'esercizio della professione e dalle relative mansioni, con conseguenti effetti sullo stipendio e sulla posizione contrattuale. Il quadro normativo si intersecava con il diritto del lavoro, la disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro, e i principi costituzionali concernenti la salute e i diritti fondamentali.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella corretta individuazione della giurisdizione competente a decidere sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati in materia di obbligo vaccinale e sulla consequenziale sospensione dal lavoro. La ricorrente ricorre in sede amministrativa, davanti al TAR, impugnando sia l'accertamento dell'inosservanza sia la deliberazione di sospensione, presumibilmente contestando la legittimità di tali provvedimenti e le conseguenze sul rapporto di lavoro. Tuttavia, la problematica cruciale è se tali controversie debbano essere decise dal giudice amministrativo, quale autorità competente a controllare l'operato della pubblica amministrazione, oppure se la natura eminentemente privatistica della controversia, riguardante il rapporto di lavoro e le relative conseguenze sulla posizione contrattuale, rientri nella competenza del giudice ordinario, in particolare del giudice del lavoro.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, sebbene la motivazione non sia ampiamente sviluppata nel testo disponibile, che manca la giurisdizione del giudice amministrativo per decidere sulla controversia proposta. Questa pronuncia non è casuale, bensì rispecchia un orientamento consolidatosi nel corso della pandemia rispetto alla natura prevalentemente privatistica del rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro, anche quando il datore sia una pubblica amministrazione. Pur riconoscendo che l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale costituisce un atto amministrativo, il collegio ha evidentemente ritenuto che la controversia relativa alle conseguenze di tale accertamento sulla posizione del dipendente, in particolare la sospensione dal servizio e i suoi effetti economici e contrattuali, vada sottoposta al vaglio del giudice ordinario competente in materia di rapporti di lavoro. In tal modo il TAR ha operato una delimitazione della propria sfera di giurisdizione, declinando il controllo su una materia che, pur coinvolgendo un provvedimento amministrativo, ha radici principalmente nell'ambito del diritto del lavoro e della contrattualistica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Questa pronuncia comporta l'estinzione della causa senza che sia valutato nel merito se gli atti impugnati siano effettivamente legittimi o se violino i diritti della ricorrente. La sentenza ordina il compenso delle spese di lite fra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese processuali. Il TAR rimanda implicitamente la ricorrente a proporre ricorso dinanzi al giudice ordinario, presumibilmente il giudice del lavoro, qualora intenda proseguire nella tutela dei propri diritti in merito alla legittimità della sospensione dal servizio.
Massima
La competenza a decidere sulla legittimità dei provvedimenti riguardanti le conseguenze sulla posizione contrattuale del lavoratore, anche nel settore pubblico, appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, quando la controversia riguardi prevalentemente le modalità e gli effetti della sospensione dal servizio nel rapporto di lavoro. Testo integrale completo della sentenza Il ricorso proposto alla sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia dalla ricorrente, difesa dall'avvocato Mauro Sandri, è stato depositato con numero di registro generale 739 del 2021 con l'obiettivo di ottenere l'annullamento di due provvedimenti: l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emesso dall'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia in data 26 luglio 2021 e la deliberazione numero 485 della ASST della Franciacorta del 29 settembre 2021 concernente la sospensione dal lavoro conseguente a tale inosservanza. Contestualmente alla richiesta di annullamento di questi atti sono stati chiesti l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente. La causa è stata discussa nel corso dell'udienza pubblica del 25 ottobre 2023, nella quale il magistrato relatore Ariberto Sabino Limongelli ha illustrato i contenuti della relazione istruttoria. Le parti ricorrente, rappresentata da uno studio legale privato, l'ATS di Brescia, rappresentata dall'avvocato Stefania Vasta, e l'ASST della Franciacorta, rappresentata dall'avvocato Francesco Luppi, hanno avuto la possibilità di esporre le proprie difese e argomentazioni secondo quanto riportato nel relativo verbale di udienza. Il TAR, dopo aver esaminato la ricevibilità della causa sotto il profilo della giurisdizione, ha ritenuto di pronunciarsi su tale questione preliminare, dato che dalla cognizione dei fatti e delle posizioni giuridiche delle parti emergeva chiaramente una questione circa la competenza del giudice amministrativo. Pertanto, il collegio giudicante ha deciso di affrontare innanzitutto la questione della giurisdizione prima di procedere all'esame del merito della controversia, adottando una decisione di carattere preliminare ma esecutiva. La sentenza è stata sottoscritta dai tre magistrati componenti il collegio, quali il Presidente Angelo Gabbricci, il Consigliere e Estensore Ariberto Sabino Limongelli e il Referendario Marilena Di Paolo, in data 25 ottobre 2023 nella camera di consiglio di Brescia. La sentenza, inoltre, accoglie la richiesta della ricorrente di oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte interessata, in applicazione dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, proteggendo in tal modo la dignità e la riservatezza della persona ricorrente. Infine, il dispositivo ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza secondo le procedure ordinarie, mentre le spese della lite vengono compensate tra le parti, significando che nessuna delle parti ricevente una condanna al pagamento delle spese dell'altra.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - del provvedimento recante accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emesso da A.T.S. di Brescia ricevuto in data 26.07.2021; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della parte ricorrente, ed in particolare della deliberazione n. 485 di “presa d'atto” dell'azienda ASST della Franciacorta in data 29.09.2021 disponente la sospensione ex lege dal lavoro in conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. sul ricorso numero di registro generale 739 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Sandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ATS di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ASST della Franciacorta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATS di Brescia e dell’ASST della Franciacorta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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