SANITÀ - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - OPERATORI SANITARI - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300834/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - del provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato da ATS BRESCIA prot. n. 0085914/21 del 30/08/2021; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della parte ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 719 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ATS Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Luigi Einaudi n.26; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATS Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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