SANITÀ - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - OPERATORI SANITARI - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300811/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un operatore sanitario ha impugnato presso il TAR della Lombardia, sezione di Brescia, il provvedimento amministrativo che lo ha sospeso temporaneamente dall'esercizio della professione in conseguenza della propria inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-Covid-19. La vicenda affonda le radici nel contesto emergenziale della pandemia da coronavirus, allorché le autorità sanitarie imposero il vaccino obbligatorio per talune categorie di lavoratori, fra le quali gli operatori del settore sanitario. Il ricorrente, non avendo ottemperato a tale obbligo entro i termini stabiliti, è stato assoggettato al provvedimento di sospensione previsto dalla normativa vigente durante l'emergenza epidemiologica.
Il quadro normativo
La materia dell'obbligo vaccinale anti-Covid-19 per gli operatori sanitari è stata regolata da decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica, che prevedevano specifiche conseguenze sanzionatorie per coloro i quali non avessero rispettato tale obbligo. La sospensione dall'esercizio della professione rappresenta una delle misure più rigorose previste dall'ordinamento, poiché incide direttamente sul diritto al lavoro del sanitario. Il provvedimento di sospensione viene solitamente adottato dalle autorità amministrative competenti in materia sanitaria secondo procedure e modalità definite dalla normativa vigente, con possibilità di ricorso amministrativo avverso il medesimo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consiste nella ripartizione della competenza giurisdizionale tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario. Quando un operatore sanitario impugna la propria sospensione dall'esercizio della professione per questioni riguardanti diritti patrimoniali e la lesione della capacità lavorativa, emerge il dubbio se tale materia cada sotto la cognizione del TAR ovvero rimanga riservata al giudice ordinario. In particolare, la questione attiene al carattere sostanzialmente civilistico della controversia, nella quale si discute non solo dell'atto amministrativo formale bensì delle conseguenze risarcitorie e dei diritti fondamentali della persona lavoratrice.
La motivazione del giudice
Il TAR, procedendo con il suo ordinario esame preliminare della ricevibilità del ricorso, ha ritenuto di non essere il giudice naturalmente competente a decidere sulla presente controversia. Il collegio giudicante ha riconosciuto che, sebbene il ricorso sia formalmente diretto contro un provvedimento amministrativo di sospensione, la sostanza della questione sottesa concerne la responsabilità dell'amministrazione e il risarcimento dei danni derivanti dalla privazione della capacità lavorativa. Questa valutazione ha condotto il TAR a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, riconoscendo implicitamente che la materia avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice ordinario, competente a conoscere delle controversie in materia di diritti patrimoniali e responsabilità civile dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR di Brescia ha deciso di dichiararsi carente della necessaria giurisdizione per conoscere del ricorso, con conseguente estinzione del procedimento amministrativo. Il ricorrente rimane così privato della tutela presso il giudice amministrativo ed è rimandato a perseguire le proprie pretese, eventualmente risarcitorie o cautelative, dinanzi al giudice ordinario, competente ad esaminare la controversia nel merito e a disporre le opportune condanne alle spese di giudizio.
Massima
Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia concernente la sospensione di un operatore sanitario per inosservanza dell'obbligo vaccinale quando la questione sostanziale attiene alla responsabilità civile e al danno patrimoniale derivante dalla privazione della capacità lavorativa, materie riservate alla cognizione del giudice ordinario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Alessandro Fede, Referendario Marilena Di Paolo, Referendario per l’annullamento: - dell’atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ex art. 4, co. VI, L. 76/2021, emesso da ATS Valpadana di Mantova in data 24/09/2021, prot. n.0082031/21 e ricevuto dalla ricorrente in data 30 settembre 2021; - del primo invito ex art. 4 co. V , D.L. n. 44/2021, emesso da ATS Valpadana di Mantova in data 03/06/2021 prot. n. 0044544/21, ricevuto il 15/06/2021; - dell’invito formale ex art. 4, co V D.L. n. 44/2021, emesso da ATS Valpadana di Mantova in data 22/06/2021 n. prot. 0052769/21 ricevuto il 28/06/2021; - del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale (ex art. 4, co. VI, L. 76/2021, emesso da ATS Valpadana di Mantova in data 24/09/2021, prot. n. 0082031/21) prot. n. 87109/21 del 11/10/2021, comunicato in pari data; - di tutti gli atti prodromici / presupposti, e successivi, connessi e/o conseguenti ai predetti atti amministrativi. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 996 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Bertoletti con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Donatella Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Cipro n. 30; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come competente il giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 25 ottobre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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