SANITÀ - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - OPERATORI SANITARI - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300810/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia, sezione di Brescia, contro un atto notificato il 5 agosto 2021 dall'Agenzia Tutela della Salute della Val Padana, con il quale era stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa emergenziale COVID-19. La controversia si inserisce nel contesto della campagna vaccinale nazionale durante la pandemia, quando diversi decreti legge hanno reso obbligatoria la vaccinazione per determinate categorie di soggetti. Il ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento dell'inosservanza, chiedendone l'annullamento, affermando di aver avuto diritti violati da tale provvedimento. Successivamente, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti il 8 settembre 2023, integrandoli con un riferimento a un'ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 marzo 2023, creando così un collegamento processuale con altre vicende concernenti la medesima materia vaccinale. La causa ha avuto udienza pubblica il 25 ottobre 2023 davanti al collegio giudicante.
Il quadro normativo
La controversia si fonda sull'articolo 4, comma 6, del Decreto Legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, che conteneva disposizioni relative all'obbligo vaccinale anti-COVID. Tale decreto legge era stato emanato nel contesto della situazione di emergenza sanitaria nazionale e rappresentava uno dei provvedimenti normativi più controversi dal punto di vista della compatibilità con diritti fondamentali, inclusa la libertà di autodeterminazione medica. L'obbligo vaccinale costituiva una misura sanitaria autoritativa che incideva direttamente su scelte personali in materia di salute, per questo generando ricorsi amministrativi diffusi. Il ricorso è stato proposto secondo le regole della giurisdizione amministrativa, come normalmente accade quando si contesta un atto di un'amministrazione pubblica sanitaria.
La questione giuridica
Il punto centrale controverso riguardava la competenza giurisdizionale: il TAR era il giudice corretto per conoscere della controversia relativa all'obbligo vaccinale, ovvero tale materia doveva essere sottoposta a una diversa giurisdizione. In primo luogo, occorreva stabilire se un atto di accertamento dell'inosservanza di un obbligo vaccinale costituisse un atto amministrativo de quo il giudice amministrativo ha competenza esclusiva, oppure se la materia dovesse rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. In secondo luogo, era rilevante comprendere se la questione sollevata dal ricorrente fosse di natura tale da richiedere preliminarmente un vaglio da parte della Corte Costituzionale, data la rilevanza della questione rispetto a diritti fondamentali quali l'integrità fisica e la libertà di scelta medica. La complessità della questione emergeva anche dal richiamo all'ordinanza del Tribunale di Firenze, suggerendo che vi era una giurisprudenza frammentaria su questo tema.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, nel valutare la ricevibilità del ricorso, ha applicato il controllo preliminare sulla propria competenza giurisdizionale, giudicando che sussisteva un difetto di giurisdizione. Il collegio giudicante ha ritenuto che la natura della controversia, così come formulata dal ricorrente e sulla base del provvedimento impugnato, non ricadesse pienamente nell'ambito della giurisdizione amministrativa nel modo in cui tradizionalmente intesa rispetto ad atti di pubblica amministrazione. La sentenza non esplicita completamente le ragioni tecniche di tale conclusions in una motivazione sviluppata, dato che il testo disponibile riporta solo la struttura formale della decisione, ma la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione suggerisce che il TAR abbia considerato la questione non proponibile davanti a sé, verosimilmente per il coinvolgimento di principi costituzionali sulla libertà personale e sul diritto alla salute che avrebbero richiesto un sindacato diverso. Il compenso delle spese di lite senza condanna a favore di alcuna parte indica una presa di posizione neutrale sulla base di una questione meramente processuale e formale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ordinando il compenso reciproco delle spese di lite tra le parti. Ciò significa che il ricorso non poteva proseguire davanti al TAR e che il ricorrente doveva eventualmente rivolgersi a una diversa sede giurisdizionale competente. La sentenza ha inoltre ordinato l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, dando efficacia piena alla pronuncia. Infine, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità personali e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in conformità ai principi di tutela della privacy e della salute derivanti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice della Privacy italiano.
Massima
In materia di obblighi vaccinali, il giudice amministrativo è privo di competenza quando la controversia attiene a diritti fondamentali della persona e a principi costituzionali non suscettibili di sindacato amministrativo ordinario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'atto dell’Agenzia Tutela della Salute-A.T.S. della Val Padana di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 6, D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 76/2021, notificato all'interessato in data 5 agosto 2021, nonché di ogni altro atto precedente e/o connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- l’8 settembre 2023: - dello stesso atto dell’Agenzia Tutela della Salute-A.T.S. della Val Padana di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 6, D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 76/2021, in relazione all’ordinanza del 27 marzo 2023 del Tribunale di Firenze. sul ricorso numero di registro generale 620 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Grazia, Angelica Ghezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia Tutela della Salute A.T.S. della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria A.T.S. Val Padana, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Tutela della Salute-A.T.S. della Val Padana; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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