Sentenza n. 202300810/2023
Sanità - Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 - Operatori Sanitari - Inosservanza Obbligo Vaccinale - Sospensione Temporanea Dall'esercizio Della Professione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'atto dell’Agenzia Tutela della Salute-A.T.S. della Val Padana di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 6, D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 76/2021, notificato all'interessato in data 5 agosto 2021, nonché di ogni altro atto precedente e/o connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- l’8 settembre 2023: - dello stesso atto dell’Agenzia Tutela della Salute-A.T.S. della Val Padana di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 6, D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 76/2021, in relazione all’ordinanza del 27 marzo 2023 del Tribunale di Firenze. sul ricorso numero di registro generale 620 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Grazia, Angelica Ghezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia Tutela della Salute A.T.S. della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria A.T.S. Val Padana, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Tutela della Salute-A.T.S. della Val Padana; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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