Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202300809/2023

Sanità - Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 - Operatori Sanitari - Inosservanza Obbligo Vaccinale - Sospensione Temporanea Dall'esercizio Della Professione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare i provvedimenti emessi dall'Agenzia di Tutela della Salute Valpadana di Mantova relativi all'obbligo vaccinale introdotto dal Decreto Legge numero 44 del 2021, convertito in legge numero 76 del 2021. In particolare, la ricorrente contesta l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emesso il 24 settembre 2021, il primo invito a vaccinarsi del 27 maggio 2021 e l'invito formale del 22 giugno 2021, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. La controversia nasce dall'applicazione della disciplina sull'obbligo vaccinale che ha interessato numerosi cittadini e soggetti nel corso della pandemia da COVID-19, generando molteplici ricorsi avanti i giudici amministrativi.

Il quadro normativo

Il riferimento normativo fondamentale è l'articolo 4 del Decreto Legge numero 44 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge numero 76 del 2021, che ha introdotto l'obbligo vaccinale con una disciplina articolata su più commi. La norma prevedeva procedure di accertamento dell'inosservanza, inviti a sottoporsi alla vaccinazione e relative conseguenze. Il quadro normativo si inserisce nel contesto della gestione sanitaria della pandemia da COVID-19 e rappresenta uno dei più significativi interventi legislativi in materia di obblighi vaccinali nel diritto amministrativo contemporaneo. Le competenze giurisdizionali tra giudice amministrativo e giudice ordinario sulla materia non era univocamente definita, generando incertezze interpretative che hanno portato a una giurisprudenza frammentata.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia non riguarda tanto il merito della legittimità dell'obbligo vaccinale quanto piuttosto la ripartizione di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario. La ricorrente aveva scelto di ricorrere al TAR, ritenendo che i provvedimenti emanati dall'ATS costituissero atti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo. Tuttavia, l'Amministrazione contesta la competenza del TAR, sostenendo che le controversie relative alle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ricadano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardano diritti soggettivi civili e questioni di natura prevalentemente civilistica piuttosto che amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti e sentite le parti in udienza pubblica del 25 ottobre 2023, ha ritenuto che sussista un difetto di giurisdizione. La ragione fondamentale risiede nel riconoscimento che le controversie scaturenti dall'applicazione dell'obbligo vaccinale e dalle relative conseguenze non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario. Questo orientamento riflette una valutazione secondo la quale le fattispecie in questione attengono principalmente a diritti civilistici e alle loro limitazioni, piuttosto che a questioni di puro diritto amministrativo. Il TAR ha quindi applicato il principio secondo il quale, quando la controversia verte su questioni di competenza della giurisdizione ordinaria, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione in proprio e rimettere la materia al giudice competente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come competente il giudice ordinario. Il procedimento davanti al TAR viene quindi estinto con sentenza definitiva senza entrare nel merito della questione vaccinale. Le spese sono compensate tra le parti, non gravando specificamente su alcuno dei contendenti. Il TAR ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente, applicando le disposizioni sulla riservatezza.

Massima

La competenza a giudicare delle controversie scaturenti dall'applicazione dell'obbligo vaccinale e dalle relative conseguenze appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, salvo che non siano in causa profili di pura legittimità amministrativa dell'atto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti agli adempimenti connessi all’obbligo vaccinale ex articolo 4 D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, inoltrati alla ricorrente, tra cui, in particolare:
- l’atto di accertamento dell’inosservanza dell'obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 6, L. n. 76/2021, emesso da ATS Valpadana di Mantova in data 24.09.2021, prot. n. 0082047/21;
- il primo invito ex articolo 4, comma 5, D.L. n. 44/2021, emesso da ATS Valpadana di Mantova in data 27.05.2021 prot. n. 0042300/21;
- l’invito formale ex articolo 4, comma 5, D.L. n. 44/2021, emesso da ATS Valpadana di Mantova in data 22.06,2021 n. prot. 0052752/21;
nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti e successivi, connessi e conseguenti ai predetti atti amministrativi.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1002 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bertoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Donatella Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Cipro n. 30;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come competente il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 25 ottobre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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