Sentenza n. 202300495/2023
Sanità - Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 - Operatori Sanitari - Inosservanza Obbligo Vaccinale - Sospensione Temporanea Dall'esercizio Della Professione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'infermiera dipendente dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una delibera dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo che, accertato il suo inadempimento dell'obbligo vaccinale in qualità di operatrice sanitaria, ha disposto la sospensione immediata dall'esercizio della professione infermieristica senza diritto a retribuzione fino al completamento del ciclo vaccinale primario, per un periodo comunque non superiore a sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. La ricorrente ha inoltre contestato gli ulteriori provvedimenti successivi con cui l'Ordine ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2022, nonché la tabella riepilogativa allegata alla comunicazione dell'OPI Bergamo. La controversia sorge quindi nell'ambito dell'applicazione degli obblighi vaccinali per gli operatori sanitari durante l'emergenza da COVID-19.
Il quadro normativo
La questione si inserisce nella disciplina dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario introdotta con il decreto legge numero 44 del 2021, successivamente modificato dal decreto legge numero 172 del 2021, che ha stabilito l'obbligo del ciclo vaccinale primario per gli esercenti le professioni sanitarie. Il provvedimento normativo ha investito gli ordini professionali del compito di accertare gli inadempimenti e di comunicare l'annotazione nel relativo albo professionale della sospensione, prevedendo una durata massima di sei mesi. La materia attiene quindi sia all'esercizio del potere amministrativo di controllo sugli operatori sanitari sia alla disciplina delle professioni sanitarie e all'accertamento dei doveri professionali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai provvedimenti adottati dagli ordini professionali in materia di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e di conseguente sospensione dall'esercizio della professione. Si pone infatti il problema se tali provvedimenti, ancorché fondati su una fonte legislativa statale, rientrino nella categoria degli atti impugnabili dinanzi al giudice amministrativo ovvero se appartengano a una diversa sfera di competenza giurisdizionale. In altre parole, la questione giuridica complessa concerne la natura della decisione dell'ordine professionale: se essa costituisce un vero e proprio atto amministrativo soggetto a sindacato amministrativo, oppure se appartenga a una diversa categoria di provvedimenti disciplinari o di diritto privato.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non espliciti diffusamente la motivazione nel dispositivo, il tribunale amministrativo ha ritenuto che il ricorso risultasse inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Questa conclusione implica che il collegio giudicante ha valutato come la pretesa della ricorrente non fosse sussumibile entro i tradizionali confini della giurisdizione amministrativa, bensì attinesse a questioni di diritto privato, di diritto del lavoro, ovvero a materie disciplinate da differenti fonti di competenza processuale. Il tribunale ha probabilmente considerato che le decisioni dell'ordine professionale in materia vaccinale, ancorché fondate su leggi dello stato, conservano una natura sostanzialmente privata o comunque esterna alla giurisdizione amministrativa, oppure che il ricorso della dipendente costituisca questione afferente diritti soggettivi e non puramente interessi legittimi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza pertanto entrare nel merito della legittimità dei provvedimenti dell'Ordine. Ha compensato le spese di lite tra le parti, nel senso che ciascuna sopporta le proprie spese. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa ed è stato ordito l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, in conformità alla normativa sulla privacy e al Regolamento europeo di protezione dei dati personali.
Massima
La competenza a giudicare in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dagli ordini professionali in materia di obblighi vaccinali per gli operatori sanitari non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - della delibera n. -OMISSIS- del 09.02.2022 del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo con è stato accertato l’inadempimento da parte dell’infermiera -OMISSIS-, dipendente dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 comma 1 D.L. n. 44/2021, come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) D.L. n. 172/2021, e per l’effetto è stata disposta l’immediata annotazione nel relativo Albo professionale della sospensione dell’interessata dall’esercizio delle professioni sanitarie, senza diritto a retribuzione o compensi di sorta, fino alla comunicazione da parte dell’interessata del completamento del ciclo vaccinale primario e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 (così come previsto dall’art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 172/2021), - della Tabella riepilogativa allegata alla nota dell'OPI di Bergamo prot. n. -OMISSIS- del 05.04.2022; - della delibera (non ancora conosciuta) dell’OPI di Bergamo n. -OMISSIS- del 25.03.2022; - del provvedimento (non ancora conosciuto) adottato dall'OPI di Bergamo, con cui è stata disposta la proroga della sospensione, dal 15.06.2022 al 31.12.2022, così come risulta dal sito del FNOPI. sul ricorso numero di registro generale 337 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio D'Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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