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Sentenza n. 202300351/2023

Sentenza n. 202300351/2023

SANITÀ - PREVIDENZA E ASSISTENZA - PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 14 L. 328/00 - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300351/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il diritto all'assistenza sociale di una persona in condizione di vulnerabilità, rappresentata da un amministratore di sostegno presso il Comune di Calusco D'Adda, provincia di Bergamo. Nel maggio 2022 l'amministrazione comunale ha negato la predisposizione di un progetto personalizzato in materia di assistenza sociale e servizi integrati alla persona, provvedimento che ha costituito il presupposto per l'impugnazione dinanzi al TAR. La ricorrente ha visto violato quello che avrebbe dovuto essere un diritto fondamentale nel sistema italiano dell'assistenza sociale: accedere a un progetto globale e individualizzato, strumento essenziale per coordinare gli interventi pubblici e privati in base ai bisogni concreti della persona fragile. Il ricorso conteneva due domande distinte: una di annullamento del diniego nel merito della legittimità amministrativa, una di accertamento del diritto soggettivo alla predisposizione del progetto con fissazione della decorrenza temporale dei finanziamenti comunali.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema normativo della legge 8 novembre 2000 n. 328, intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che rappresenta il fondamento della riforma dell'assistenza italiana successiva al 2000. L'articolo 14 della medesima legge impone ai comuni l'obbligo positivo di predisporre progetti personalizzati e globalizzati per le persone in condizioni di bisogno, attraverso una valutazione multidisciplinare coordi nata con le aziende sanitarie territoriali. La legge 328/2000 introduce un approccio programmatorio basato sulla cooperazione tra enti pubblici e privati e sulla responsabilità condivisa nella gestione dei fondi e dei servizi. Le questioni relative all'allocazione degli oneri finanziari fra comuni e aziende sanitarie territoriali rivestono centralità nel giudizio amministrativo, poiché incidono direttamente sull'effettività del diritto all'assistenza.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consiste nel diritto della ricorrente di ottenere la predisposizione di un progetto personalizzato ex articolo 14 L. 328/2000 e nella legittimità del rifiuto opposto dal Comune di Calusco D'Adda. In secondo luogo, è controverso il riparto degli oneri finanziari e programmatici fra i diversi soggetti pubblici competenti (Comune, ASST Bergamo Ovest) nella fase progettuale e gestionale dell'intervento. La questione tocca il tema centrale della giurisdizione amministrativa italiana: se e in quale misura i diritti sociali costituiscono diritti soggettivi assoluti azionabili in giudizio, oppure se la loro realizzazione rientra nella sfera della discrezionalità amministrativa vincolata dalle disponibilità di bilancio. La controversia rivela altresì il conflitto fra il principio dell'integrazione sociosanitaria e la difficoltà concreta degli enti territoriali nel coordinarsi e ripartirsi le responsabilità nella predisposizione dei progetti.

La motivazione del giudice

La sentenza, pur nella sua concisione, rivela una valutazione della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Questa conclusione implica che nel corso del procedimento la situazione fattuale che aveva originato il ricorso sia stata modificata dalla condotta dell'amministrazione convenuta: con ogni verosimiglianza, il Comune ha provveduto nel frattempo a predisporre il progetto personalizzato richiesto oppure ha comunque adottato provvedimenti sostanzialmente conformi alle istanze della ricorrente, rendendo superfluo il controllo giurisdizionale di legittimità. La dichiarazione di improcedibilità comporta che il giudice amministrativo non analizza il merito delle questioni controverse, non pronunciandosi circa la violazione dell'articolo 14 della L. 328/2000 né circa il corretto riparto degli oneri fra gli enti coinvolti. La compensazione delle spese di lite riflette l'assenza di una responsabilità univoca nell'origene della controversia. La sentenza rappresenta l'esito frequente nei ricorsi verso pubbliche amministrazioni quando il provvedimento illegittimo viene spontaneamente corretto, anche se tardivamente, nel corso del procedimento giudiziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi nel merito sulla violazione amministrativa dedotta. Le spese di lite sono state compensate fra ricorrente e Comune convenuto. Il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro soggetto menzionato, in conformità agli articoli 52 del Codice della Privacy e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), a protezione della dignità e dei dati personali della persona vulnerabile. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.

Massima

La sopravvenuta realizzazione della prestazione sociale richiesta nel corso del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, indipendentemente dalle violazioni amministrative formali che l'hanno originato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
previo provvedimento cautelare
- nell'ambito della giurisdizione di legittimità, della nota comunale 11.5.2022 n. -OMISSIS- con la quale l'amministrazione comunale ha negato la predisposizione di progetto personalizzato ex art. 14 l. 328/00 a favore della sig.ra -OMISSIS- e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto alla valutazione della situazione socio sanitaria della ricorrente;
- nell'ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133 D.Lgs 104/2010, accertamento del diritto di -OMISSIS- ad ottenere la predisposizione di un progetto globale individualizzato ex art. 14 L. 328/2000, comprensivo del riparto degli oneri tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione e con decorrenza del contributo comunale dal momento della presentazione della domanda o, comunque dell'accertato bisogno.
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Trebeschi in Brescia, via delle Battaglie n.50;
Comune di Calusco D'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Claudia Brioni in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) Bergamo Ovest, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calusco D'Adda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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