SANITÀ - ALIMENTI - REQUISITI DI SICUREZZA – DIFFORMITÀ - CONSEGUENTE RITIRO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300218/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento n. -OMISSIS-di prot. datato 8 ottobre 2020, con cui la resistente ha imposto alla ricorrente al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 19 del Reg. CE n. 178/2002 e, in particolare, il “ritiro di alimenti non conformi”; - del provvedimento con cui la resistente ha diramato l’allerta sanitaria nel sitema iRASFF e ha disposto il ritiro degli alimenti non conformi prodotti dalla ricorrente - di ogni atto preordinato, connesso o comunque consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati dalla ricorrente il 25 marzo 2021: - del provvedimento del 21 ottobre 2020 con cui la resistente ha disposto l’allerta sanitaria RASFF, nonché di ogni atto preordinato, connesso o comunque consequenziale sul ricorso numero di registro generale 768 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Binelli e Alessandra Mazzocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) Valpadana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda ULSS 9 - Scaligera, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di tutela della salute (A.T.S.) Valpadana; Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e inammissibile nella restante parte. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Agenzia di tutela della salute (A.T.S.) Valpadana, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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