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Sentenza n. 202300181/2023

Sentenza n. 202300181/2023

DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO;

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300181/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato ricorso gerarchico presso la Prefettura di Bergamo contro il decreto del Questore di Bergamo del 2018 che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La domanda di rinnovo del permesso era stata respinta dall'autorità di pubblica sicurezza competente, il Questore, per ragioni che il ricorrente riteneva illegittime. Successivamente il Prefetto, cui era stato rivolto il ricorso gerarchico nel corso del 2019, ha confermato il precedente provvedimento del Questore con proprio decreto, rigettando le doglianze del ricorrente. Ritenendosi comunque leso nei propri diritti, il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il decreto del Prefetto 2019, chiedendone l'annullamento e il conseguente accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, che individua i presupposti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, nonché le cause ostative alla loro concessione. Le procedure amministrative relative al rinnovo e alla negazione dei permessi di soggiorno rientrano negli atti di amministrazione della sicurezza pubblica, sottratti per taluni aspetti al sindacato giurisdizionale ma comunque soggetti ai principi generali dell'azione amministrativa come la motivazione, la proporzionalità e il rispetto dei diritti fondamentali. Il ricorso gerarchico avanzato dinanzi al Prefetto costituisce un rimedio interno all'amministrazione, al termine del quale è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria amministrativa per ottenere il sindacato sulla legittimità dell'atto.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della decisione amministrativa di negare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sia nella pronuncia originaria del Questore che in quella confermativa del Prefetto. Il ricorrente contestava evidentemente i presupposti fattuali e normativi su cui poggiava il diniego, sostenendo l'illegittimità dell'operato della pubblica amministrazione. La questione implicava accertare se l'amministrazione aveva correttamente valutato i requisiti per il rinnovo del permesso, se aveva seguito le procedure previste dalla normativa vigente e se il diniego era proporzionato e adeguatamente motivato secondo i principi dello Stato di diritto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di decisione nel dicembre 2022, ha valutato la controversia con l'intervento della Sezione Seconda composta dai magistrati Bernardo Massari, Mauro Pedron e Massimo Zampicinini. Pur trovandosi dinnanzi a un caso in cui l'amministrazione aveva già confermato la propria posizione in sede di ricorso gerarchico, il TAR ha scrutinato la legittimità della decisione amministrativa secondo i parametri propri della giurisdizione amministrativa. La sentenza respinge il ricorso, il che significa che il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione aveva agito legittimamente nella negazione del rinnovo del permesso, presumibilmente perché sussistevano i presupposti normativi per il diniego o comunque l'amministrazione aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale. Il TAR ha confermato pertanto la validità dell'iter procedimentale e sostanziale seguito dalla Prefettura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando così la piena legittimità del decreto prefettizio e della sottostante decisione del Questore di negare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Sono state compensate le spese di giudizio relative al merito, rimanendo ferma la condanna alle spese della fase cautelare precedentemente pronunciata. La sentenza è immediatamente esecutiva secondo le disposizioni di legge, vincolando l'amministrazione a dare esecuzione al provvedimento. Inoltre, per tutela della privacy e della dignità del ricorrente, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificarlo nel testo della sentenza.

Massima

Quando sussistono i presupposti di diritto e di fatto per il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la decisione della pubblica amministrazione adottata in sede di ricorso gerarchico legittimamente confermativa del provvedimento originario è sindacabile dal giudice amministrativo unicamente sul piano della regolarità procedimentale e del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dell'amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	del decreto del Prefetto di Bergamo di data -OMISSIS- 2019, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico contro il decreto del Questore di Bergamo di data -OMISSIS- 2018, che a sua volta aveva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giovanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Bergamo;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio per quanto riguarda il merito, mantenendo ferma la condanna alle spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dall’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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