RIFIUTI - RINVENIMENTO - SOSPENSIONE LAVORI - MESSA IN SICUREZZA- PRESENTAZIONE PIANO D'INDAGINE - ORDINE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300853/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Inverardi e Gaibotti di Inverardi Silvano e C. ha ricevuto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cologne un'ordinanza (n. 4/2023 del 18 gennaio 2023) che imponeva l'immediata sospensione di tutte le attività lavorative nel cantiere sito in via Brescia, nel comune di Cologne, identificato al foglio 19 particelle 312 e 262 del Nuovo Catasto Terreni. L'ordinanza era motivata dalla necessità di messa in sicurezza di un'area dove erano state riscontrate criticità ambientali, in particolare la presenza di materiale rimosso e rifiuti che potevano causare dispersione di inquinanti attraverso acque di lavaggio o acque meteoriche. Parallelamente, il Comune ordinava alla società la presentazione entro dieci giorni di un piano di indagini preliminari redatto da tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. L'ordinanza era corredata da avvertimento esplicito secondo cui l'inottemperanza avrebbe comportato procedimento penale ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, nonché l'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza con addebito delle spese alla società inadempiente. Contro questo provvedimento la società ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema delle tutele ambientali previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152, comunemente noto come Codice dell'Ambiente, in particolare l'articolo 242 che disciplina le indagini preliminari dei siti contaminati e le misure di messa in sicurezza. Le ordinanze contingibili e urgenti rappresentano uno strumento amministrativo previsto dall'ordinamento per fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ma sono sottoposte a rigidi vincoli di proporzionalità, necessità e legittimità procedurale. Il diritto dell'impresa di proseguire le proprie attività commerciali incontra il diritto della comunità alla salubrità dell'ambiente, creando una tensione che il diritto amministrativo deve risolvere secondo criteri di ragionevolezza e legalità sostanziale. Le sanzioni penali di cui all'articolo 650 del Codice Penale rappresentano il braccio coercitivo delle ordinanze amministrative, ma la loro applicazione è subordinata alla legittimità del provvedimento cui si riferiscono.
La questione giuridica
La questione fondamentale che il TAR doveva risolvere riguardava la legittimità dell'ordinanza emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cologne sotto il profilo della correttezza procedimentale, della proporzionalità delle misure imposte e della conformità ai principi generali del diritto amministrativo. In particolare, il ricorso doveva valutare se l'ordinanza fosse stata adeguatamente istruita, se il Comune avesse acquisito tutti i dati e le informazioni necessarie per giustificare misure così drastiche come la sospensione totale e immediata delle attività lavorative. La questione era inoltre complessa perché implicava il bilanciamento tra il potere di autotutela amministrativa, il diritto della società ricorrente a una procedura corretta e trasparente, e l'interesse pubblico alla protezione ambientale e alla salute della comunità interessata.
La motivazione del giudice
Il TAR, sebbene il testo della sentenza non riporti l'intera motivazione ma solo il dispositivo, ha accolto il ricorso parzialmente, il che significa che il collegio ha riscontrato illegittimità nel provvedimento impugnato, almeno per una parte significativa delle prescrizioni imposte dal Comune. L'accoglimento parziale, piuttosto che totale, suggerisce che il giudice abbia riconosciuto fondati alcuni dei motivi di ricorso della società, identificando vizi procedimentali, carenza di motivazione adeguata, o sproporzione nelle misure cautelari ordinate. Il TAR ha probabilmente ritenuto che sebbene vi potessero essere fondati motivi di preoccupazione ambientale, il modo e la forma con cui il Comune aveva provveduto non rispettasse i canoni minimi di correttezza amministrativa, proporzionalità e rispetto del contraddittorio. Il compenso delle spese tra le parti indica che il collegio ha considerato la questione controversa non banale, non assegnando vantaggi netti a nessuna delle parti sul profilo processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto l'annullamento dell'ordinanza n. 4/2023 del Comune di Cologne nei sensi e nei limiti specificati nella motivazione della sentenza, le cui statuizioni precise in merito al perimetro dell'annullamento non sono esplicitate nel testo disponibile ma rimangono racchiuse nella motivazione del collegio giudicante. Ha inoltre ordinato il compenso reciproco delle spese della fase di merito tra le parti, ferma restando la validità delle precedenti statuizioni sulla fase cautelare, così come deciso in un precedente ordinanza della sezione numero 131/2023. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ordine dell'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Cologne era tenuto a dare esecuzione al provvedimento del TAR con effetto immediato, comportando essenzialmente l'abrogazione o la modificazione dell'ordinanza originaria secondo le conclusioni del giudice amministrativo.
Massima
L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente dell'amministrazione comunale in materia ambientale deve rispettare i canoni di proporzionalità, motivazione adeguata e corretta procedura amministrativa, potendo il giudice amministrativo sindacare il provvedimento per violazione dei suddetti principi anche quando sussistano fondati dubbi sulla salubrità dell'ambiente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - dell'ordinanza n.ro 4/2023 del 18 gennaio 2023 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cologne e notificato il 19 gennaio 2023 con la quale lo stesso Funzionario ha ordinato alla società ricorrente: “1) L'immediata sospensione di ogni attività e lavorazione nel cantiere di Via Brescia individuato al foglio 19 particelle 312 e 262 del NCT del Comune di Cologne. 2) L'immediata messa in sicurezza del materiale rimosso e dell'area escavata nel cantiere di Via Brescia individuato al foglio 19 particelle 312 e 262 del NCT del Comune di Cologne” oggetto della presenza dei rifiuti al fine di evitare ogni ulteriore dispersione degli eventuali inquinanti presenti mediante acque di lavaggio o acque meteoriche (come per esempio la copertura dell'area di interesse). 3) La presentazione entro 10 giorni di un piano di indagini preliminari redatto e firmato da un tecnico abilitato, come previsto dall'art. 242 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152”. Ordinanza corredata dall'espresso avvertimento che “in caso di inottemperanza si procederà alla denunzia ai sensi dell'art. 650 Codice Penale ed alla esecuzione d'ufficio della ordinanza stessa con addebito delle spese a carico dell'inadempiente”. sul ricorso numero di registro generale 201 del 2023, proposto da Inverardi e Gaibotti di Inverardi Silvano e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Francesco Braga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Tosio n. 11; Comune di Cologne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Gianpaolo Sina in Brescia, via Armando Diaz n. 9; Provincia di Brescia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, ATS di Brescia, Loredana Vignoni, Alice Vignoni, Maria Giuliana Vezzoli, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologne; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti precisati in motivazione. Compensa tra le parti le spese relative alla fase di merito, ferme le statuizioni sulle spese della fase cautelare di cui all’ordinanza della Sezione n. 131/2023. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →