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Sentenza n. 202300651/2023

Sentenza n. 202300651/2023

DEL REGOLAMENTO EMANATO DAL COMUNE DI TREVIGLIO CONCERNENTE LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, NELLA PARTE IN CUI VIETA L'UTILIZZO DEI COLLARI A STROZZO;

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300651/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha impugnato il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali adottato dal Comune di Treviglio nella parte in cui vieta l'utilizzo dei collari a strozzo. La controversia nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di disciplinare le modalità di conduzione e controllo degli animali domestici, in particolare dei cani, proibendo dispositivi ritenuti potenzialmente dannosi per il benessere animale. Il ricorrente ha contestato tale divieto affermando che la disposizione regolamentare eccedeva i poteri del Comune oppure che violava diritti legittimi connessi all'utilizzo di strumenti comunemente impiegati nella gestione e nell'addestramento degli animali. La questione si inquadra nel più ampio dibattito sulla compatibilità tra le competenze amministrative locali in materia di benessere animale e la libertà individuale di scelta dei mezzi di conduzione degli animali domestici.

Il quadro normativo

La materia del benessere animale è disciplinata da una pluralità di fonti normative, a partire dalla Legge nazionale sul benessere degli animali e dai regolamenti comunali, che trovano fondamento nella competenza amministrativa in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di tutela della salute e dell'igiene nei centri urbani. I comuni possiedono la facoltà di emanare regolamenti locali finalizzati a prevenire maltrattamenti e a garantire condizioni di vita dignitose per gli animali domestici, potere che si esercita nel rispetto della riserva di legge e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con la normativa nazionale. La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e le disposizioni in materia di divieto di maltrattamenti costituiscono i pilastri normativi entro cui deve operarsi una valutazione sulla legittimità delle restrizioni imposte ai proprietari di animali.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità di un divieto regolamentare che incide su una scelta tecnica relativa ai mezzi di controllo degli animali domestici, sollevando il quesito di fondo circa il corretto bilanciamento tra il potere comunale di proteggere il benessere animale e la discrezionalità del proprietario nella scelta dei dispositivi di conduzione. Il ricorrente contestava implicitamente che il collare a strozzo, pur potendo generare discomfort, non integrasse necessariamente una forma di maltrattamento e che la sua proibizione assoluta costituisse un eccesso di regolamentazione. Si trattava pertanto di accertare se il Comune potesse legittimamente vietare categoricamente un dispositivo sulla base di valutazioni preventive riguardanti il benessere animale, oppure se tale valutazione dovesse essere rimessa alla discrezionalità individuale e eventualmente alla responsabilità penale per maltrattamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha accolto le ragioni dell'amministrazione comunale, ritenendo che la competenza comunale in materia di benessere animale sia sufficientemente ampia da giustificare una regolamentazione restrittiva dei mezzi di controllo degli animali. Il collegio ha probabilmente considerato come la ricerca scientifica e l'orientamento internazionale riguardante il benessere animale supportino le conclusioni che i collari a strozzo, pur diffusi nella pratica, espongono gli animali a rischi di sofferenza fisica e psicologica. La sentenza ha inoltre valutato che il divieto non costituisca un'ingiustificata limitazione della libertà dei proprietari, bensì un esercizio legittimo del potere regolamentare finalizzato alla protezione di soggetti vulnerabili quali gli animali domestici, ritenendo che il principio di proporzionalità fosse rispettato nella misura in cui esistono alternative tecnicamente valide per la conduzione del cane. Il giudice ha probabilmente rigettato l'argomento secondo cui la proibizione sarebbe irragionevole o eccessive, inquadrando il divieto come espressione di una scelta di tutela della salute animale coerente con le competenze amministrative comunali.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione seconda, ha respinto il ricorso, confermando così la piena legittimità del Regolamento comunale di Treviglio nella parte in cui vieta l'utilizzo dei collari a strozzo. La sentenza non ha accolto le contestazioni mosse dal ricorrente, ritenendo che il Comune potesse validamente proibire dispositivi ritenuti incompatibili con gli standard minimi di benessere animale. Le conseguenze pratiche della decisione sono che il divieto regolamentare rimane in vigore e i proprietari di animali domestici nel territorio di Treviglio sono obbligati a conformarsi alla disciplina comunale, utilizzando esclusivamente altri sistemi di conduzione e controllo compatibili con i criteri di tutela del benessere animale stabiliti dal Comune.

Massima

I comuni hanno competenza e legittimità a emanare regolamenti che vietano specifici dispositivi di conduzione degli animali domestici ritenuti dannosi per il loro benessere, quando la restrizione sia proporzionata, ragionevole e fondata su valutazioni riguardanti la protezione della salute e della dignità animale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 di data 28 maggio 2019 (“Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali”), nella parte in cui vieta l’utilizzo dei collari a strozzo;
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2019, proposto da
ATAACI - ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELL'ALLEVAMENTO E DELL'ADDESTRAMENTO CINOFILO ITALIANO, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bacillieri, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Renato Montanari in Brescia, via Creta 72;
COMUNE DI TREVIGLIO, rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Bugatti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Treviglio;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese della fase di merito, mantenendo ferme le spese liquidate a favore del Comune nell’ordinanza cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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