PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300963/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente della Polizia di Stato ha omesso di ottemperare all'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti-COVID-19 introdotto durante l'emergenza epidemiologica secondo la normativa nazionale vigente. A seguito di tale inadempimento, l'amministrazione della Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di sospensione temporanea dell'agente dall'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni che prevedevano tale sanzione disciplinare per i dipendenti pubblici che non rispettavano l'obbligo vaccinale. L'agente ha impugnato il provvedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale, sostenendo l'illegittimità della sospensione e violazioni di diritti costituzionali. Il TAR di Brescia è stato chiamato a pronunciarsi sulla conformità della sospensione all'ordinamento vigente.
Il quadro normativo
Durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il legislatore italiano ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per il personale del settore sanitario e successivamente per i dipendenti pubblici, mediante decreti legge adottati in regime di urgenza. Per il personale della Polizia di Stato, l'obbligo vaccinale trovava fondamento nella normativa nazionale sull'emergenza epidemiologica e nelle direttive ministeriali di attuazione. L'omesso rispetto dell'obbligo era configurato come inadempimento disciplinare, con conseguenti sanzioni che partivano dalla sospensione dal servizio per periodi variabili. Il fondamento costituzionale dell'obbligo vaccinale risiedeva nella tutela della salute pubblica e collettiva come bene primario, bilanciato con i diritti individuali secondo i criteri proporzionali e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della sospensione dal lavoro come sanzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale. In particolare, era necessario verificare se l'amministrazione fosse legittimata a imporre tale sanzione disciplinare, se la sospensione costituisse una misura proporzionata alla violazione, e se il provvedimento fosse stato adottato nel rispetto dei principi di trasparenza, motivazione e partecipazione procedimentale. La questione assumeva particolare complessità considerando il conflitto potenziale tra il diritto alla salute pubblica e i diritti individuali del lavoratore pubblico, nonché la configurazione dell'obbligazione vaccinale come principio di ordine pubblico sanitario.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che l'obbligo vaccinale introdotto durante l'emergenza epidemiologica rappresentasse una misura legittima e necessaria per tutelare la salute collettiva, in conformità alle competenze legislative attribuite allo Stato in materia di sanità pubblica e protezione della collettività da rischi epidemiologici. Ha quindi riconosciuto la legittimità della conseguente previsione normativa che qualificava l'inosservanza dell'obbligo come inadempimento disciplinare sanzionabile. Il collegio giudicante ha valutato la proporzionilità della sospensione temporanea rispetto alla gravità dell'inosservanza, concludendo che tale misura era congrua e non arbitraria. Ha inoltre accertato che il procedimento disciplinare fosse stato condotto con le dovute garanzie procedimentali, senza vizi di forma o violazioni dei diritti difensivi del ricorrente. Il TAR ha dunque respinto le censure relative a violazione della Costituzione e di principi generali di diritto amministrativo.
La decisione
Il TAR Lombardia - Brescia ha respinto il ricorso dell'agente della Polizia di Stato, dichiarando legittimo il provvedimento di sospensione temporanea dall'attività lavorativa adottato per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale. Il provvedimento rimane pertanto in vigore e le conseguenze disciplinari mantengono piena efficacia. Sono state presumibilmente definite le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, gravando il ricorrente del relativo onere economico.
Massima
L'obbligo di vaccinazione anti-COVID-19 imposto ai dipendenti pubblici durante l'emergenza epidemiologica rappresenta misura legittima di tutela della salute collettiva, e la sospensione dal lavoro conseguente all'inosservanza costituisce sanzione disciplinare proporzionata e conforme ai principi di legalità, ragionevolezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento ed emissione di provvedimenti cautelari monocratici, - del provvedimento di data 8.01.2022 di sospensione dal servizio ex D.L. n. 172/2021 a firma del Questore di Brescia; - del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass - Polizia di Stato, del 15.12.2021. - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non noto. sul ricorso numero di registro generale 63 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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