PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - DOMANDA DI TRASFERIMENTO - ART. 33, V COMMA, L. 104/1992 - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300962/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente pubblico del Ministero dell'Interno, portatore di handicap, ha presentato istanza di trasferimento secondo le disposizioni della legge 104 del 1992 sugli assegni familiari e i diritti dei disabili, in particolare avvalendosi delle tutele previste per i lavoratori con disabilità che necessitino di cambio di sede per motivi connessi alla loro condizione. Il Ministero dell'Interno, mediante nota del 3 agosto 2021, ha rigettato questa istanza senza accogliere la richiesta di trasferimento. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del suo diritto al trasferimento secondo la normativa vigente sulla disabilità nel pubblico impiego.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata principalmente dall'articolo 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 numero 104, una disposizione che riconosce a determinati lavoratori disabili della pubblica amministrazione il diritto di chiedere il trasferimento verso altre sedi quando ricorrano esigenze connesse alla loro condizione di disabilità. Tale disposizione si inserisce nel più ampio quadro della tutela dei diritti dei lavoratori disabili nel settore pubblico, garantendo forme di flessibilità nella gestione del personale proprio al fine di permettere una migliore qualità della vita lavorativa e personale. La richiesta di trasferimento deve rispondere a specifici presupposti sia soggettivi che oggettivi, e l'amministrazione pubblica deve valutare con attenzione la legittimità dei motivi per cui accorda o nega il trasferimento richiesto.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il ricorrente avesse effettivamente i requisiti per ottenere il trasferimento secondo l'articolo 33 comma 5 della legge 104 del 1992, oppure se il Ministero avesse correttamente motivato il rigetto sulla base di circostanze ostative valide. In particolare, la disputa investiva l'interpretazione corretta delle condizioni soggettive richieste al lavoratore e la corretta valutazione da parte dell'amministrazione delle esigenze effettive indicate nel ricorso. La questione era giuridicamente rilevante perché riguardava il corretto bilanciamento fra il diritto del lavoratore disabile alla tutela e i poteri discrezionali dell'amministrazione nel gestire il personale e le necessità di servizio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e valutate le posizioni sostanziali, ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di infondatezza tali da giustificarne il rigetto. Sebbene la sentenza non sviluppi ampiamente le ragioni della decisione nel dispositivo qui riportato, è ragionevole dedurre che il collegio giudicante abbia riconosciuto che il Ministero dell'Interno disponeva di elementi idonei a giustificare il rigetto della richiesta di trasferimento, ovvero che il ricorrente non avesse adequatamente provato il sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, oppure che ragioni di servizio o altre circostanze impedissero legittimamente l'accoglimento della domanda. La valutazione del TAR si è basata sulla corrispondenza fra il disposto normativo e quanto effettivamente riscontrato nei fatti e nelle documentazioni esaminate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal dipendente pubblico, rigettando pertanto la domanda di annullamento della nota ministeriale che aveva negato il trasferimento. Il giudice amministrativo ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di duemilacinquecento euro in favore del Ministero dell'Interno, oltre gli oneri di legge conseguenti. La sentenza è stato pronunciata il 6 dicembre 2023 ed è stata dichiarata idonea ad esecuzione da parte dell'autorità amministrativa. Questa decisione definitiva rimane immodificata a meno che il ricorrente non intenda ricorrere ulteriormente secondo le vie previste dall'ordinamento processuale amministrativo.
Massima
Sussiste il potere della pubblica amministrazione di rigettare istanze di trasferimento avanzate da lavoratori disabili quando siffette richieste non rispondano ai requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dalla legge 104 del 1992 oppure quando ragioni di servizio impeditivamente si oppongano al trasferimento richiesto. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, con presidente Angelo Gabbricci, estensore referendario Marilena Di Paolo, referendario Pietro Buzano, ha pronunciato la presente sentenza nel ricorso numero di registro generale 629 del 2021 proposto per l'annullamento della nota ministeriale numero 333 SAA II 241828 del 3 agosto 2021 contenente il rigetto dell'istanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della legge 104 del 1992. Ricorrente una persona identificata con omissis per motivi di privacy, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Elia, Marco Della Rosa e Cosimo De Michele con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia. Convenuto il Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia in via Santa Caterina numero 6. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del 6 dicembre 2023 la dottoressa Marilena Di Paolo, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro duemilacinquecento in favore del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e all'articolo 9 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 numero 101, manda alla Segreteria di procedere in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della persona ricorrente nonché dei genitori della stessa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati indicati. Esito respinge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - della nota ministeriale N. 333/SAA/II/241828 del 3 agosto 2021 contenente il rigetto dell''istanza di trasferimento ai sensi dell''art. 33 co. 5 della L. 104/1992 sul ricorso numero di registro generale 629 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Elia, Marco Della Rosa, Cosimo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di-OMISSIS-, nonché dei genitori della stessa,-OMISSIS- e -OMISSIS-. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →