PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - CORSO QUADRIENNALE PER ASPIRANTE VICE COMMISSARIO – INCLUSIONE – DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300952/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente della Polizia di Stato ha presentato ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro il diniego dell'amministrazione di includerlo nel corso quadriennale per aspirante vice commissario. Il ricorrente lamentava di possedere i requisiti di anzianità di servizio necessari secondo la normativa vigente per accedere al percorso di qualificazione professionale e riteneva che il provvedimento di esclusione fosse illegittimo in quanto fondato su un'errata valutazione dei titoli posseduti oppure su un'interpretazione eccessivamente restrittiva dei criteri di selezione. La controversia si colloca nel contesto del diritto di progressione di carriera nei corpi di polizia, ambito dove i criteri di accesso ai percorsi formativi costituiscono profili di cruciale importanza per la programmazione delle risorse umane e per la gestione delle progressioni professionali.
Il quadro normativo
La Polizia di Stato è retta da ordinamenti speciali che disciplinano l'accesso, la progressione di carriera e i percorsi formativi per il personale. In particolare, il diritto all'inclusione nei corsi di qualificazione è regolato da specifiche disposizioni legislative e regolamentari che fissano i requisiti di anzianità, i gradi professionali e le modalità di selezione. Questi criteri sono predisposti per garantire una progressione ordinata e coerente con le esigenze organizzative e con i principi di meritevolezza e trasparenza che informano l'azione amministrativa. L'accesso al corso quadriennale per vice commissario rappresenta un passaggio essenziale nella carriera del personale della Polizia di Stato e la sua regolamentazione è pertanto sottoposta a severi vincoli normativi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'interpretazione corretta dei requisiti di anzianità di servizio richiesti per l'iscrizione al corso quadriennale e se il ricorrente li possedesse effettivamente. In particolare, era in discussione se l'anzianità dovesse essere calcolata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e se il diniego amministrativo fosse fondato su una corretta lettura di tali criteri oppure su un'applicazione difettosa degli stessi. La questione comportava altresì una riflessione sul diritto soggettivo del ricorrente alla progressione di carriera e sulla misura del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione nella gestione dei percorsi formativi e delle selezioni professionali.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha esaminato la documentazione amministrativa relativa alla valutazione dell'anzianità di servizio effettuata dall'amministrazione della Polizia di Stato e ha verificato se i criteri applicati fossero conformi al quadro normativo di riferimento. Nel corso dell'istruzione della causa, il giudice amministrativo ha acquisito elementi sulla corretta interpretazione della normativa vigente e sulle modalità computistiche dell'anzianità secondo la prassi amministrativa consolidata. Dopo aver verificato i documenti e la correttezza del procedimento amministrativo, il TAR ha concluso che l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri normativi al caso concreto e che il diniego si fondava su motivazioni legittimi. Il ricorrente non ha dunque dimostrato di possedere effettivamente i requisiti richiesti secondo il corretto computo dell'anzianità.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di diniego dell'amministrazione della Polizia di Stato. Il ricorrente rimane pertanto escluso dall'accesso al corso quadriennale per aspirante vice commissario fino a quando non raggiunga i requisiti di anzianità secondo la corretta lettura della normativa vigente. Il provvedimento impugnato conserva piena efficacia e l'amministrazione non è tenuta a modificare la propria valutazione.
Massima
L'amministrazione della Polizia di Stato gode di potere vincolato nella valutazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti per l'accesso ai corsi quadriennali di qualificazione professionale, e il suo diniego è legittimo quando fondato su una corretta applicazione dei criteri normativi, anche ove il ricorrente contesti l'interpretazione adottata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane n. 333-A/U.C./Abbenante+altri/Misc/PP/ 4038 del 13.11.2020, di risposta implicitamente negativa all'istanza di computo, ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. n. 341 del 1982, presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia e di riconoscimento del diritto dei ricorrenti al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341 sul ricorso numero di registro generale 52 del 2021, proposto da Adele Belluso, Delia Bucarelli, Paolo Pizzimenti, Mirella Pontiggia, Elisabetta Silvetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Zhara Buda, Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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