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Sentenza n. 202300940/2023

Sentenza n. 202300940/2023

PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300940/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due militari hanno proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, impugnando una serie di provvedimenti di sospensione dal servizio emanati dal Ministero della Difesa. Tali provvedimenti includevano una sospensione immediata notificata in una data non divulgata per motivi di privacy e successivi provvedimenti di sospensione formali a firma di un funzionario ministeriale anch'esso omesso. I ricorrenti contestavano la legittimità di questi atti disciplinari ritenendoli lesivi dei propri diritti economici, previdenziali e di carriera. Il ricorso è stato proposto con numero di registro generale 404 del 2022 ed è stato discusso in udienza pubblica il 6 dicembre 2023 davanti al collegio giudicante composto dal Presidente Fede, dalla Referendaria Di Paolo e dal Referendario Buzano. La controversia rientrava nel settore del diritto amministrativo del lavoro militare, specificamente nella materia dei provvedimenti disciplinari e dei relativi effetti sulla retribuzione e sulla carriera nel servizio militare.

Il quadro normativo

La fattispecie era disciplinata dal codice dell'ordinamento militare e dalle normative di settore applicabili ai militari in servizio attivo, che prevedono specifiche procedure e presupposti per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari quali la sospensione dal servizio. La normativa militare regola altresì gli effetti economici della sospensione, inclusi gli assegni a carattere fisso e continuativo, e disciplina la maturazione dei diritti pensionistici, degli scatti economici e delle classi di appartenenza durante i periodi in cui il militare è sospeso dal servizio. La legittimità dell'esercizio dei poteri disciplinari dell'Amministrazione è soggetta al controllo del giudice amministrativo in base ai principi generali di correttezza, proporzionalità e rispetto della procedura amministrativa, secondo le regole del codice del processo amministrativo. Le sentenze di ottemperanza in materia militare devono altresì rispettare le garanzie previste dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili come lo stato di salute.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguardava se i provvedimenti di sospensione dal servizio fossero stati emanati legittimamente, cioè in conformità alle procedure previste dalla normativa militare e con rispetto dei diritti sostanziali dei ricorrenti. In particolare, i militari contestavano la mancata continuazione della retribuzione durante il periodo di sospensione e la sospensione dei benefici connessi alla carriera, quali la maturazione di scatti stipendiali, classi di avanzamento, licenze ordinarie ed effetti pensionistici. La questione presentava una complessità rilevante perché richiedeva al giudice di bilanciare il potere disciplinare dell'Amministrazione Militare con i diritti economici e previdenziali dei dipendenti pubblici in uniforme, secondo la specifica disciplina dell'ordinamento militare che differisce da quella del pubblico impiego civile.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione analitica estesa, il rigetto totale del ricorso testimonia che il TAR ha valutato complessivamente la legittimità dei provvedimenti contestati, trovandoli conformi alla normativa militare applicabile. Il collegio ha ritenuto che il Ministero della Difesa aveva agito secondo le competenze proprie e le procedure previste dal codice dell'ordinamento militare, senza commettere vizi di illegittimità che potessero giustificare l'annullamento. Nella prospettiva del giudice, le rivendicazioni economiche avanzate dai ricorrenti non trovavano fondamento sufficiente nella normativa vigente, poiché la sospensione disciplinare rappresenta una misura punitiva il cui regime economico è specificatamente disciplinato dalla legge militare senza che sia dovuta la percezione della retribuzione integrale. Il TAR ha inoltre ritenuto infondate le domande risarcitorie, sia per il diritto a compensi pieni sia per la maturazione dei diritti connessi alla carriera durante il periodo di sospensione, in quanto il danno lamentato era una conseguenza diretta di un provvedimento amministrativo legittimo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso nella sua interezza, rifiutando sia la domanda di annullamento dei provvedimenti di sospensione che quella di accertamento del diritto a percepire la retribuzione integrale e di risarcimento del danno nella forma specifica. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna dell'altra. Il collegio ha altresì ordinato alla Segreteria del Tribunale di oscurare tutte le generalità dei ricorrenti e ogni dato idoneo a rivelare il loro stato di salute in qualsiasi diffusione della sentenza, in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei dati e alle disposizioni in materia di riservatezza.

Massima

I provvedimenti di sospensione dal servizio emanati legittimamente secondo l'ordinamento militare, pur avendo effetto sulla percezione della retribuzione e sulla maturazione dei diritti di carriera, non sono soggetti ad annullamento per il solo motivo che determinano una riduzione economica durante il periodo di sospensione, essendo tale effetto parte integrante della natura afflittiva della sanzione disciplinare.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Fede,	Presidente FF, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
Pietro Buzano,	Referendario
a) per l'annullamento
- quanto al sig. -OMISSIS-, degli atti così indicati nel ricorso: “Provvedimenti di immediata sospensione notificati il -OMISSIS- e provvedimento di sospensione del -OMISSIS-, emessi dal -OMISSIS-“-OMISSIS-”;
- quanto al sig. -OMISSIS-, degli atti così indicati nel ricorso: “Provvedimento di immediata sospensione notificato il -OMISSIS- e provvedimento di sospensione del -OMISSIS-, emessi dal -OMISSIS--OMISSIS-, a firma del -OMISSIS-”;
b) per l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del codice dell’ordinamento militare, e per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti tali somme quale risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti sopra citati;
c) per l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento;
d) per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia.
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei ricorrenti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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