Sentenza n. 202300940/2023
Pubblico Impiego - Forze Armate - Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 - Inosservanza Obbligo Vaccinale - Sospensione Temporanea Dall'attività Lavorativa
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Fede, Presidente FF, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario Pietro Buzano, Referendario a) per l'annullamento - quanto al sig. -OMISSIS-, degli atti così indicati nel ricorso: “Provvedimenti di immediata sospensione notificati il -OMISSIS- e provvedimento di sospensione del -OMISSIS-, emessi dal -OMISSIS-“-OMISSIS-”; - quanto al sig. -OMISSIS-, degli atti così indicati nel ricorso: “Provvedimento di immediata sospensione notificato il -OMISSIS- e provvedimento di sospensione del -OMISSIS-, emessi dal -OMISSIS--OMISSIS-, a firma del -OMISSIS-”; b) per l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del codice dell’ordinamento militare, e per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti tali somme quale risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti sopra citati; c) per l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento; d) per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia. sul ricorso numero di registro generale 404 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei ricorrenti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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