AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300935/2023

Sentenza n. 202300935/2023

PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - ASPETTATIVA EX ART 42, COMMA 5, D. LGS N. 151/2001 - REVOCA PARZIALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300935/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un dipendente della Polizia di Stato ha presentato due ricorsi distinti presso il TAR Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti adottati dal Questore della sua questura nel dicembre 2021. Nel primo ricorso del novembre 2021, il Questore lo ha invitato a produrre documentazione comprovante il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2, successivamente nel medesimo mese ha notificato un provvedimento di sospensione dal lavoro sulla base della normativa emergenziale che introduceva l'obbligo vaccinale per il personale delle Forze di Polizia. Nel secondo ricorso, il ricorrente contestava la riduzione unilaterale di un congedo retribuito che gli era stato concesso in precedenza, portato da settantotto giorni a soli nove giorni. La controversia si inserisce nel contesto di applicazione della normativa sull'obbligo vaccinale per il pubblico impiego durante il periodo dell'emergenza pandemica, periodo in cui si registrarono numerosi conflitti tra diritti dei dipendenti e esigenze di tutela della salute pubblica.

Il quadro normativo

La controversia verte principalmente sull'art. 4 ter del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale introduceva l'obbligo di certificazione dello stato vaccinale per il personale delle amministrazioni pubbliche, in particolare per le Forze di Polizia, con conseguenze di sospensione dal lavoro in caso di mancata comprovazione. Il ricorso involgeva altresì l'art. 42, quinto comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativo ai congedi per esigenze familiari e personali. La pronuncia richiama anche le normative sulla privacy, specificamente l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quanto la sentenza dispone l'oscuramento dei dati sensibili relativi alla salute del ricorrente, evidenziando come la materia coinvolgesse dati particolarmente protetti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali.

La questione giuridica

La controversia presentava profili di diritto amministrativo di notevole rilievo nel contesto dell'emergenza pandemica. In primo luogo si discuteva della legittimità costituzionale e amministrativa della sospensione dal lavoro imposta ai dipendenti pubblici che non comprovassero lo stato vaccinale, con riferimento sia alla corretta applicazione della normativa di emergenza sia al rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. In secondo luogo era contestata la legittimità della riduzione del congedo retribuito in assenza di una chiara base normativa e procedimentale che autorizzasse il Questore a revisionare unilateralmente una decisione già assunta favorevolmente al dipendente. La sentenza doveva chiarire se la Pubblica Amministrazione aveva agito nel rispetto della legge e delle procedure corrette, nonché se la sospensione dal lavoro e la riduzione del congedo fossero proporzionate e coerenti con la normativa applicabile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, pur non esplicitando una motivazione articolata nel dispositivo, ha ritenuto che i provvedimenti del Questore fossero pienamente legittimi e coerenti con la normativa vigente in materia di obbligo vaccinale per il personale delle Forze di Polizia. Il collegio giudicante ha accolto implicitamente gli argomenti della difesa dello Stato, concludendo che l'art. 4 ter del d.l. 44/2021, nella sua applicazione concreta attraverso i provvedimenti contestati, rappresentava un esercizio legittimo del potere amministrativo in materia di gestione del personale durante l'emergenza pandemica. La decisione di ridurre il congedo retribuito è stata ritenuta altrettanto fondata, presumibilmente perché il Questore aveva potuto riconsiderare la precedente concessione alla luce di sopravvenute circostanze o della corretta interpretazione della normativa applicabile. Il TAR ha implicitamente respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale e amministrativa sollevate dal ricorrente, confermando la preminenza della tutela della salute pubblica nel settore critico della sicurezza interna.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciando su entrambi i ricorsi riuniti, li ha rigettati integralmente, confermando così la legittimità di tutti i provvedimenti del Questore contestati dal dipendente. Le spese giudiziali sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che prevede ciascuno sostiene le proprie spese quando entrambi i ricorsi sono respinti. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa e prescrive l'oscuramento integrale delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente in caso di diffusione della sentenza, applicando i principi di tutela della privacy in materia di dati sensibili.

Massima

La sospensione dal lavoro del personale delle Forze di Polizia per mancata comprovazione dello stato vaccinale anti-SARS-CoV-2, disposta sulla base dell'art. 4 ter del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo di gestione del personale al servizio dello Stato nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria pubblica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso R.G. n. 1054 del 2021:
- del provvedimento del Questore di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 22.12.2021 con il quale è stata disposta la sospensione dal lavoro del ricorrente ai sensi dell’art. 4 ter del d.l. 44/2021;
- del provvedimento del Questore di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 16.12.2021 di invito a produrre la documentazione relativa alla vaccinazione anti Sars-Cov-2;
quanto al ricorso R.G. n. 33 del 2022:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 31.12.2021, a firma del vicario del Questore di -OMISSIS-, con il quale, a rettifica di precedente decisione, il periodo di congedo retribuito concesso al ricorrente, di cui all’art. 42, 5° comma, d.lgs. 151/2001, è stato ridotto da settantotto giorni (dal 13.12.2021 al 28.2.2022) a nove giorni (dal 13.12.2021 al 21.12.2021).
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso già dall’avv. Luigi Doria e ora dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso già dall’avv. Luigi Doria e ora dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui due ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate per entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →