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Sentenza n. 202300934/2023

Sentenza n. 202300934/2023

PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - COLLOCAZIONE IN ASPETTATIVA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300934/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Saverio Francesco Vinciguerra, ufficiale in servizio presso le Forze Armate, ha presentato istanza di aspettativa senza assegni al Ministero della Difesa al fine di frequentare il corso di formazione specifica in Medicina Generale nel triennio 2021-2024, secondo quanto previsto dall'articolo 756 del Codice dell'Ordinamento Militare. La Direzione Generale per il Personale Militare ha dapprima negato tale richiesta con determinazione del 7 luglio 2022, comunicata il 12 luglio successivo, preceduta da un preavviso di rigetto del 3 giugno 2022. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso amministrativo presso il TAR Lombardia sezione di Brescia. Successivamente, a fronte di riesame, il Ministero ha confermato il rigetto con determinazione del 25 novembre 2022, comunicata il 29 novembre dello stesso anno, sulla base di pareri negativi dello Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. La doppia negazione, pur motivata da esigenze organizzative, ha costituito oggetto di contestazione giuridica da parte del ricorrente.

Il quadro normativo

L'istituto dell'aspettativa per ragioni di istruzione e formazione è disciplinato dall'articolo 756 del Codice dell'Ordinamento Militare d.lgs. 66/2010 e costituisce uno strumento attraverso cui il personale militare può assentarsi dal servizio per perseguire percorsi di qualificazione e specializzazione, inclusi quelli di carattere medico-sanitario di livello universitario. La concessione dell'aspettativa rappresenta un diritto del militare condizionato unicamente all'esistenza dei presupposti normativi e alla compatibilità con le esigenze di funzionamento dei reparti e uffici, valutate secondo criteri obiettivi e predeterminati. Il Ministero della Difesa, nel valutare le richieste di aspettativa, deve operare secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, motivando adeguatamente i provvedimenti di diniego e rispettando i principi della trasparenza amministrativa e del giusto procedimento.

La questione giuridica

La questione controversa riguardava la legittimità della doppia negazione dell'aspettativa chiesta dal ricorrente, in particolare la correttezza della motivazione addotta dal Ministero a sostegno del rigetto e il rispetto dei principi generali che governano l'esercizio del potere discrezionale amministrativo. Il ricorrente contestava che il diniego fosse affetto da carenza di idonea motivazione o da violazione del principio di ragionevolezza, poiché la formazione in Medicina Generale rappresenta un percorso di qualificazione di rilievo pubblico, coerente con i compiti istituzionali del Ministero della Difesa nel settore sanitario e potenzialmente utile al rafforzamento delle competenze interne dell'Amministrazione militare. La questione si collocava nel più ampio dibattito sul bilanciamento fra l'esigenza organizzativa dell'Amministrazione militare e il diritto del personale a fruire di congedi per la formazione professionale, specialmente quando tale formazione è funzionale al rafforzamento delle competenze specifiche del corpo ufficiali nel settore medico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il ricorso principale, benché formalmente ammissibile, divenisse improcedibile a causa di una sopravvenuta carenza di interesse, circostanza verificatasi fra la presentazione della domanda e il momento del giudizio di merito, verosimilmente per effetto di un provvedimento successivo che ha modificato la situazione sostanziale, con ogni probabilità l'accoglimento della richiesta di aspettativa nel corso del procedimento amministrativo pur negato dalle determinazioni formali del 2022. Tuttavia, il collegio ha inteso comunque pronunciarsi nel merito del ricorso promosso per motivi aggiunti, relativo alla determinazione del novembre 2022, ritenendo che gli atti impugnati fossero affetti da illegittimità di profilo procedimentale o sostanziale. In particolare, il TAR ha accolto le doglianze del ricorrente, ritenendo che le determinazioni di diniego fossero caratterizzate da motivazione inadeguata, da carenza di idonea valutazione dei presupposti normativi di concessione dell'aspettativa, oppure da violazione del principio di proporzionalità nelle valutazioni organizzative addotte dal Ministero a sostegno del rigetto. La conclusione dell'organo giudicante è stata quella di annullare i provvedimenti impugnati e disporre gli adempimenti conformativi necessari a dare corso alla concessione dell'aspettativa richiesta, colmando così la violazione del diritto soggettivo del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e ha annullato tutte le determinazioni con cui il Ministero della Difesa aveva negato l'aspettativa senza assegni per la frequentazione del corso di formazione in Medicina Generale. Con il dispositivo della sentenza, il TAR ha ordinato all'Amministrazione gli adempimenti conformativi necessari, ossia la concessione formale dell'aspettativa per il periodo richiesto e secondo le modalità previste dalla normativa, implicitamente revocando i precedenti dinieghi e imponendo al Ministero di procedere con il riconoscimento del diritto. Ha inoltre condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro tremila oltre rimborso forfettario del 15 per cento, contributo di prelievo ambientale e imposta sul valore aggiunto dove dovuta, nonché ad eseguire le prescrizioni specificate nella motivazione della sentenza.

Massima

L'aspettativa senza assegni per frequenza di corsi di formazione specifica di rilevanza professionale costituisce diritto del personale militare che l'Amministrazione non può negare senza motivazione adeguata e conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione delle esigenze organizzative.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Fede,	Presidente FF, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione 7 luglio 2022, M_D AB05933 REG2022 0392729 07-07-2022 (comunicata all'interessato il successivo 12 luglio), con la quale la Direzione generale per il personale militare presso il Ministero della Difesa ha negato al ricorrente la richiesta di aspettativa senza assegni ex art. 756 del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) per la frequentazione del corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2021/2024;
- di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi, occorrendo, gli eventuali pregressi negativi pareri della “scala gerarchica” (non noti) ed il “preavviso di rigetto” 3 giugno 2022, M_D AB05933 REG2022 0317030 precedentemente comunicato all'interessato;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 19.12.2022:
- della determinazione 25 novembre 2022, M_D AB05933 REG2022 0704178 (comunicata all'interessato il successivo 29 novembre), con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa, in esito a riesame, ha nuovamente negato la richiesta di aspettativa di cui al ricorso introduttivo;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente incluso, occorrendo, il parere Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale 18 novembre 2022, foglio n. M_D AB62BE8 REG2022 0159078.
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Saverio Francesco Vinciguerra, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
(a) dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
(b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati, disponendo gli adempimenti conformativi di cui in motivazione;
(c) condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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