Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300897/2023

Pubblico Impiego - Forze Armate - Istanza Di Assegnazione Temporanea Ai Sensi Dell’art. 33 Legge 104/92 - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un militare in servizio presso una delle Forze Armate ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro il rigetto della propria istanza di assegnazione temporanea presentata alla amministrazione militare competente. Il ricorso era fondato sui diritti riconosciuti dall'articolo 33 della Legge 104 del 1992, che riconosce tutele particolari ai lavoratori interessati da situazioni di disabilità propria o di familiari a carico. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, tuttavia, è sopraggiunta una modificazione della situazione di fatto che ha determinato una perdita dell'interesse concreto del ricorrente a ottenere il provvedimento amministrativo originariamente impugnato. Tale mutamento della realtà fattuale ha inciso sulla permanenza della ragione che aveva determinato l'avvio del ricorso.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso ordinamento delle tutele riconosciute ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari, disciplinato in primo luogo dalla Legge 5 febbraio 1992, numero 104. L'articolo 33 della citata norma prevede specifiche agevolazioni per i lavoratori disabili e per coloro che assistono familiari in situazioni di disabilità grave, con particolare riguardo al diritto a permessi, congedi e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa funzionali alle esigenze di assistenza e cura. Nel settore del pubblico impiego, in particolare nelle Forze Armate, tali diritti trovano applicazione attraverso istituti quali la temporanea assegnazione a diversi incarichi o sedi, funzionali al contemperamento tra i doveri di servizio e le necessità assistenziali riconosciute dalla legge. La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale è espressamente competente per le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti di amministrazioni pubbliche.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava il corretto bilanciamento tra i diritti di tutela previsti dalla normativa sulla disabilità e i vincoli organizzativi dell'amministrazione militare. Nello specifico, era necessario verificare se l'amministrazione avesse correttamente valutato l'istanza di assegnazione temporanea secondo i criteri legittimi previsti dalle norme sulla disabilità ovvero se il rigetto fosse stato illegittimo per violazione dei diritti tutelati. Tuttavia, nel corso del giudizio, la rilevanza stessa della questione è venuta progressivamente meno a causa di circostanze sopravvenute che hanno inciso direttamente sulla posizione giuridica del ricorrente, rendendo il provvedimento amministrativo originariamente impugnato non più idoneo a soddisfare gli interessi che avevano motivato l'azione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il ricorso non fosse più proponibile né decidibile nel merito per sopravvenuta carenza di interesse, situazione che determina automaticamente l'improcedibilità della domanda secondo i principi consolidati del diritto amministrativo. La circostanza che nel corso del procedimento siano venuti meno gli elementi di fatto su cui si fondava la pretesa ricorrente ha determinato la cessazione delle ragioni sottese all'impugnazione. Tale principio opera quando la sentenza, anche se accolta nel merito, non potrebbe produrre alcun effetto utile per il ricorrente, essendo la situazione di fatto mutata in modo irrimediabile. Il giudice amministrativo, correttamente applicando il principio di economia processuale e di razionalità giurisdizionale, ha considerato opportuno dichiarare l'improcedibilità della causa senza necessità di approfondimento nel merito della questione di legittimità dell'originario provvedimento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Prima, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguentemente disponendo l'estinzione del giudizio senza pronunciamento nel merito. Tale dichiarazione comporta l'inefficacia del ricorso e la conservazione della definitività del provvedimento amministrativo originariamente impugnato, sebbene in via di fatto priva di conseguenze ulteriori per il ricorrente. Le spese del giudizio sono rimaste a carico del ricorrente secondo le ordinarie previsioni in materia di soccombenza processuale.

Massima

L'interesse ad agire nel processo amministrativo viene meno quando, per sopravvenienze fattiche, la sentenza favorevole al ricorrente non potrebbe produrre effetti utili tali da soddisfare concretamente la pretesa azionata, determinando l'improcedibilità della causa indipendentemente dal fondamento o meno della contestazione nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Fede,	Presidente FF, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. M_D ARM0 04 REG 2020 0011592 del 24.3.2020, con cui la Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica ha determinato l'inserimento in lista d'attesa dell'istanza di trasferimento presentata dal graduato ai sensi dell’art. 33, 5° comma, legge 104/92;
b) del provvedimento M_D ARM004 REG2020 0019464 del 15.6.2020, con cui la stessa Direzione ha confermato il provvedimento sub a).
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa - Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il 20.11.2023 il ricorrente ha depositato una “istanza di rinuncia al ricorso depositato, stante la sopravvenuta carenza di interesse”; l’atto è firmato dal difensore del ricorrente, al quale la procura alle liti conferisce espressamente il potere di “rinunciare agli atti e al giudizio”.
La rinuncia però non è stata previamente notificata a parte resistente, come prescrive l’art. 84, 3° comma, c.p.a., e pertanto non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Tuttavia la dichiarazione di rinuncia reca l’espressa affermazione che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente rispetto al ricorso, e pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 85, comma 9 c.p.a.
Le spese possono essere compensate perché, senza la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso sarebbe stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile per le ragioni evidenziate nell’ordinanza n. 480 del 29.5.2023, ma tali ragioni sono state rilevate d’ufficio e non eccepite dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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