PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA PENITENZIARIA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300830/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente del Ministero della Giustizia ha ricevuto nel dicembre 2021 un invito formale, protocollato il 15 dicembre, a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti-COVID-19 ovvero a richiedere il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione, con termine di venti giorni dalla ricezione. Il ricorrente non ha ottemperato all'invito nel termine prescritto. Successivamente, il 29 dicembre 2021, è stato emanato un primo provvedimento di sospensione dal servizio, seguito da un secondo provvedimento più articolato del 14 gennaio 2022 che, oltre alla sospensione, contiene l'accertamento formale dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Contro questi provvedimenti il dipendente ha proposto ricorso amministrativo davanti al TAR Lombardia per ottenerne l'annullamento e il ripristino delle proprie condizioni di lavoro.
Il quadro normativo
Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo italiano introdusse l'obbligo vaccinale per i dipendenti della pubblica amministrazione, inclusi gli appartenenti all'amministrazione della Giustizia. Questo obbligo fu conformemente emanato sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della salute e gestione dell'emergenza epidemiologica. La violazione dell'obbligo vaccinale per i pubblici dipendenti comportava conseguenze disciplinari, inclusa la sospensione dal servizio, secondo le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa del personale. Il sistema si basava su principi consolidati del diritto amministrativo: la legittimità dell'azione amministrativa, la proporzionalità tra misura cautelare e violazione, nonché il potere dell'amministrazione di emanare provvedimenti sulla base di norme legislative vigenti.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'obbligo vaccinale imposto al personale della pubblica amministrazione e sulla conseguente sospensione dal servizio per inosservanza. Il ricorrente deduceva presumibilmente la violazione di diritti fondamentali, inclusi il diritto alla libertà di autodeterminazione in materia sanitaria, il diritto alla salute inteso come scelta consapevole, e il diritto al lavoro. In subordine, contestava la procedura seguita e chiedeva almeno la corresponsione del trattamento economico durante il periodo di sospensione, rivendicando il diritto a percepire la retribuzione o quantomeno il trattamento alimentare e contributivo. La questione risultava giuridicamente significativa in quanto toccava il delicato equilibrio tra i poteri dell'amministrazione di tutelare la salute collettiva e i diritti fondamentali dei singoli dipendenti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'obbligo vaccinale costituisse una misura legittimamente adottata nel contesto dell'emergenza sanitaria e che fosse correttamente basato su fondamenti normativi validi. Il collegio ha considerato che l'amministrazione aveva agito in conformità alle disposizioni vigenti e che il provvedimento di sospensione rappresentava la conseguenza legittima e proporzionata dell'inadempimento dell'obbligo posto in capo al dipendente. Il TAR non ha accolto le censure mosse dal ricorrente in merito alla violazione di diritti fondamentali, evidentemente ritenendo che tali diritti trovassero un bilanciamento appropriato nella necessità di tutela della salute pubblica e nella legittima gestione dell'emergenza epidemiologica. La procedura seguita dall'amministrazione è stata ritenuta conforme alle regole amministrative applicabili, incluso il termine di venti giorni concesso per l'adempimento o per la richiesta di differimento o esenzione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha RESPINTO completamente il ricorso, mantenendo in vigore tutti i provvedimenti di sospensione dal servizio e l'accertamento dell'inadempimento vaccinale. La sentenza ha ordinato che fosse eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così la sospensione dal servizio e negando sia il diritto alla reintegrazione con corresponsione della retribuzione sia il diritto al mero trattamento alimentare e contributivo per il periodo di sospensione. Le spese sono state compensate tra le parti. Il tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari delle parti conformemente alla normativa sulla privacy, sottolineando la sensibilità della materia.
Massima
L'obbligo vaccinale per i dipendenti della pubblica amministrazione, emanato nel contesto di emergenza sanitaria, costituisce una misura legittimamente configurabile e la sospensione dal servizio rappresenta conseguenza lecita dell'inadempimento di tale obbligo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - dell’atto prot. n. 584/S di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e del provvedimento prot. n. 585/S di sospensione dal servizio per inosservanza del suddetto obbligo con decorrenza dal 22 dicembre 2021, entrambi datati 14 gennaio 2022 e notificati il 21 gennaio 2022; - del provvedimento di sospensione prot. n. 21152/S del 29 dicembre 2021, notificato il 10 gennaio 2022; - dell’invito a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero il differimento o l’esenzione dalla stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (prot. n. 20341/S del 15 dicembre 2021, notificato il 22 dicembre 2021); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento: - del diritto del ricorrente ad essere reintegrato al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione; - ovvero, in subordine, del diritto del ricorrente a percepire quantomeno il trattamento alimentare e contributivo relativamente al periodo di sospensione. sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Florio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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