Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300813/2023

Pubblico Impiego - Polizia Di Stato - Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 - Inosservanza Obbligo Vaccinale - Sospensione Temporanea Dall'attività Lavorativa

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso il provvedimento del 21 dicembre 2021 emesso dal dirigente del compartimento della Polizia stradale per la Lombardia con cui veniva ordinata la sua sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. La sospensione era disposta in conseguenza del rifiuto del ricorrente di sottoporsi al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della dose di richiavo contro il COVID-19. Il provvedimento impugnato determinava che per l'intero periodo della sospensione, fissato sino alla comunicazione dell'avvio o del completamento della vaccinazione, comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, il dipendente non avrebbe diritto a retribuzione, compensi, emolumenti di alcun genere e che tale periodo non sarebbe stato utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio, della maturazione di scatti economici o del congedo ordinario. Il ricorrente contestava altresì un precedente invito alla vaccinazione e al controllo del green pass notificato il 15 dicembre 2021 dalla Questura di Brescia.

Il quadro normativo

La sospensione dal lavoro del ricorrente era stata disposta in base all'articolo 4 ter, comma 3, del Decreto Legge numero 44 del 2021, successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 76 del 2021. Questa normativa era stata adottata durante l'emergenza pandemica da COVID-19 e prevedeva l'obbligo vaccinale per il personale delle Forze dell'Ordine e altri dipendenti pubblici, con conseguenti misure sanzionatorie, inclusa la sospensione dal servizio, per coloro che non vi aderissero. La norma rappresentava un intervento straordinario dello Stato volto a garantire la tutela della salute pubblica attraverso una generalizzata campagna vaccinale. Il provvedimento amministrativo che sospendeva il ricorrente costituiva l'esecutività della disciplina prevista dal decreto legge, declinata nella situazione specifica del dipendente pubblico della Polizia di Stato.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità della sospensione dal lavoro come misura lesiva del suo diritto al lavoro, della continuità reddituale e dei benefici previdenziali, nonché sosteneva che l'obbligo vaccinale comportasse una violazione della sua libertà personale in materia di scelte terapeutiche. La controversia si incentrava sulla compatibilità tra le misure obbligatorie previste dal D.L. numero 44 del 2021 e i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali in materia di protezione della persona. In particolare, era in discussione se l'obbligo vaccinale e le conseguenti sanzioni amministrative, quale la sospensione dal servizio senza corrispettivo economico, costituissero un esercizio legittimo del potere amministrativo o rappresentassero un'interferenza eccessiva nella sfera personale del dipendente. La questione sottendeva un conflitto tra l'interesse dello Stato a tutelare la salute pubblica e gli interessi individuali del ricorrente alla conservazione dell'impiego e della remunerazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le argomentazioni difensive del Ministero dell'Interno e ha ritenuto legittimi sia i presupposti normativi sia la concreta applicazione del provvedimento nel caso di specie. Pur non essendo presente nel testo della sentenza una motivazione estesa e articolata, la decisione di respingere il ricorso implica che il collegio giudicante ha riconosciuto che il D.L. numero 44 del 2021 ha fondamento costituzionale idoneo in quanto bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e i diritti fondamentali, e che il provvedimento amministrativo di sospensione dal lavoro costituisce una conseguenza diretta e proporzionata della normativa di emergenza. Il TAR ha verosimilmente considerato che l'obbligo vaccinale, seppur incidente sulla sfera personale, era funzionale alla realizzazione di un interesse pubblico riconosciuto dall'ordinamento durante il periodo emergenziale e che le modalità di sospensione, ancorché gravose per il dipendente, erano coerenti con il regime normativo allora vigente. La logica sottesa alla decisione riflette l'orientamento giurisprudenziale dell'epoca, orientato a dare prevalenza alle misure di contenimento della pandemia su altre considerazioni pur rilevanti sotto il profilo dei diritti individuali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, confermando così la piena legittimità sia del provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa del 21 dicembre 2021, sia dell'invito alla vaccinazione e al controllo del green pass comunicato il 15 dicembre 2021 dalla Questura di Brescia. Conseguentemente, il ricorrente restava soggetto al regime di sospensione dal servizio e alla privazione della retribuzione fino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, senza diritto al computo dell'anzianità e alla maturazione dei benefici previdenziali per il periodo della sospensione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, mentre la sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.

Massima

L'obbligo vaccinale per i dipendenti pubblici e le conseguenti misure sanzionatorie previste dal Decreto Legge numero 44 del 2021 costituiscono esercizio legittimo del potere amministrativo in bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e i diritti fondamentali della persona durante lo stato di emergenza pandemica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento 21/12/2021 del dirigente del compartimento della Polizia stradale per la Lombardia - Milano, con cui si dispone che il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato è immediatamente sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 4 ter, comma 3, D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, con l’ulteriore specificazione che, per tale periodo, il dipendente non ha diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati, e che lo stesso periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario;
- del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass - Polizia di Stato Questura di Brescia del 15/12/2021;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non noto.
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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