PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300812/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un vice ispettore della Polizia di Stato ha presentato ricorso avverso due provvedimenti adottati nel dicembre 2021 in relazione al suo rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19. Il primo provvedimento, emanato il 21 dicembre 2021 dal dirigente del compartimento della Polizia stradale per la Lombardia con sede a Milano, lo sospendeva immediatamente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa fino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, comunque non oltre sei mesi dalla data di inizio della sospensione, e gli negava il diritto alla retribuzione, a qualsiasi altro compenso e all'accredito di contributi previdenziali. Il secondo provvedimento, notificato dalla Questura di Brescia il 15 dicembre 2021, era un invito formale alla vaccinazione accompagnato dal controllo del green pass. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti ritenendoli illegittimi sulla base della normativa di riferimento e dei principi generali del diritto.
Il quadro normativo
I provvedimenti impugnati erano stati adottati in esecuzione dell'art. 4 ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco al fine di contenere la diffusione della pandemia di COVID-19. Tale norma prevedeva espressamente la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per i dipendenti che non completassero il ciclo vaccinale primario entro i termini stabiliti o che non si sottoponessero alle dosi di richiamo, con la perdita contemporanea di retribuzione, compensi e benefici previdenziali per il periodo di sospensione. La disciplina rientrava nel quadro più ampio delle misure di emergenza adottate dallo Stato italiano per la gestione della crisi sanitaria, caratterizzate dalla necessità di bilanciare la protezione della salute collettiva con il rispetto dei diritti individuali, in particolare per settori particolarmente esposti come le forze dell'ordine.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale e amministrativa dei provvedimenti adottati, opponendo il principio di proporzionalità delle misure amministrative, la libertà di autodeterminazione in materia sanitaria riconosciuta dalla Carta costituzionale e dalla giurisprudenza dei diritti umani, e il diritto al lavoro protetto dall'art. 4 della Costituzione. Secondo la prospettiva ricorrente, l'obbligo vaccinale per il personale di polizia avrebbe rappresentato una limitazione sproporzionata e ingiustificata dei diritti fondamentali, priva di una valutazione adeguata circa l'esigenza effettiva di tutela della salute pubblica in relazione al personale impiegato principalmente in ambito operativo. Il nodo giuridico centrale riguardava dunque se il legislatore e l'amministrazione avessero rispettato i limiti della loro discrezionalità nel contemperare l'esigenza di protezione sanitaria collettiva con i diritti inalienabili del dipendente pubblico.
La motivazione del giudice
Benché la sentenza non contenga una motivazione discorsiva estesa, il respingimento integrale del ricorso consente di inferire il ragionamento seguito dal collegio giudicante. Il TAR ha ritenuto che l'obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato rappresentasse una misura legittimamente adottata dal legislatore nel contesto di una situazione di emergenza sanitaria nazionale, operando una valutazione di bilanciamento tra interessi contrapposti secondo la metodologia consolidata del sindacato di legittimità amministrativa. La norma di riferimento è stata ritenuta dotata di sufficiente fondamento normativo e coerente con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, mentre l'esercizio della discrezionalità amministrativa nel recepire e applicare il dettato legislativo è stato ritenuto conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Il collegio ha dato prevalenza alla considerazione che il personale di polizia svolga funzioni essenziali nel contesto della pubblica sicurezza e sia esposto quotidianamente al contatto con la cittadinanza, circostanza questa che giustificherebbe una maggiore attenzione alle esigenze di protezione sanitaria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal vice ispettore della Polizia di Stato, confermando la legittimità di entrambi i provvedimenti impugnati. Di conseguenza, il ricorrente rimane sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa fino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, con la perdita totale della retribuzione, dei compensi, degli emolumenti e dei benefici previdenziali relativi al periodo di sospensione, che inoltre non concorre né all'anzianità di servizio né alla maturazione di scatti economici o alla progressione di carriera. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata pronunciata il 25 ottobre 2023 dal collegio composto dal Presidente Angelo Gabbricci, dal Consigliere Ariberto Sabino Limongelli e dalla Referendaria Marilena Di Paolo.
Massima
L'obbligo vaccinale COVID-19 per il personale della Polizia di Stato introdotto dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge, e la conseguente sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con perdita di retribuzione e benefici previdenziali per i non vaccinati costituiscono misure legittimamente adottate dal legislatore nel perseguimento della tutela della salute pubblica e rientrano nella discrezionalità amministrativa senza violare i diritti fondamentali del dipendente. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento 21/12/2021 del dirigente del compartimento della Polizia stradale per la Lombardia - Milano, con cui si dispone che il ricorrente, vice ispettore della Polizia di Stato è immediatamente sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, con l'ulteriore specificazione che, per tale periodo, il dipendente non ha diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati, e che lo stesso periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario. Del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass - Polizia di Stato Questura di Brescia del 15/12/2021. Sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2021, proposto da persona con generalità omesse per disposizioni sulla privacy, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati come sopra identificati. Data della sentenza: 25 ottobre 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento 21/12/2021 del dirigente del compartimento della Polizia stradale per la Lombardia - Milano, con cui si dispone che il ricorrente, vice ispettore della Polizia di Stato è immediatamente sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, con l’ulteriore specificazione che, per tale periodo, il dipendente non ha diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati, e che lo stesso periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario. - del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass - Polizia di Stato Questura di Brescia del 15/12/2021. sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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