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Sentenza n. 202300789/2023

Sentenza n. 202300789/2023

PUBBLICO IMPIEGO - CARABINIERI - TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE - ILLEGITTIMITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300789/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un carabiniere ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare una determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui gli è stato intimato il trasferimento dal suo reparto di appartenenza al Comando della Legione "Trentino Alto Adige" nella qualità di addetto, senza alloggio di servizio e con movimento di immediata esecuzione. La determinazione impugnata, emanata il 17 settembre 2020 e notificata il 21 settembre 2020, era motivata dall'accertamento di una incompatibilità ambientale e funzionale nei confronti del ricorrente. Il provvedimento era stato preceduto da una serie di atti istruttori, tra cui una lettera del Comando Generale del 6 aprile 2020 e un'integrazione del 11 settembre 2020, nonché da un parere concorde espresso dal Comando Interregionale Carabinieri "Pastrengo" con data 23 aprile 2020. Il ricorrente ha contestato la legittimità di questa decisione impugnando anche tutti gli atti preparatori, infraprocedimentali e comunque connessi.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto del diritto amministrativo relativo al pubblico impiego militare, in particolare alla disciplina dei trasferimenti del personale dell'Arma dei Carabinieri. L'ordinamento dei Carabinieri prevede che le decisioni in materia di movimenti del personale siano adottate dai comandi competenti sulla base di criteri di compatibilità ambientale e funzionale, al fine di garantire l'efficienza dei reparti e il corretto funzionamento della struttura militare. L'Amministrazione della Difesa dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica nel valutare la sussistenza di tali incompatibilità e nel disporre i conseguenti trasferimenti, decisioni che costituiscono esercizio di un potere amministrativo vincolato dalla legalità formale e sostanziale ma non sindacabile nel merito sotto il profilo dell'opportunità. Trovano applicazione anche i principi generali del diritto amministrativo in materia di motivazione, proporzionalità e rispetto delle forme procedurali previste dalla legge.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di trasferimento adottato dall'Amministrazione militare, in particolare sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione fornita e sulla corretta osservanza del procedimento amministrativo. Il ricorrente contestava la decisione ritenendo che la motivazione di "incompatibilità ambientale e funzionale" fosse generica, insufficientemente argomentata e non suffragata da una istruttoria appropriata, ovvero che il procedimento fosse vizioso sotto il profilo della consultazione e dell'acquisizione preventiva delle necessarie valutazioni. In secondo luogo, emergeva dalla ricorso la questione relativa al margine di sindacabilità giurisdizionale del Giudice amministrativo su scelte dell'Amministrazione militare che riguardano aspetti di organizzazione interna e funzionamento operativo dei reparti. La questione era complessa perché implicava il bilanciamento tra i diritti del militare ricorrente e la discrezionalità gestionale riconosciuta all'Amministrazione della Difesa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato tutta la documentazione relativa al procedimento che ha condotto all'emanazione del provvedimento impugnato, analizzando in particolare gli atti preparatori, il parere del Comando Interregionale e la motivazione espressa nella determinazione. Ha valutato se la motivazione fornita dall'Amministrazione fosse adeguata, sufficientemente articolata e non manifestamente arbitraria rispetto ai fatti sottolineati nel procedimento. Dalla ricostruzione effettuata dal collegio emerge che l'Amministrazione aveva acquisito le valutazioni necessarie attraverso il procedimento instaurato e che la conclusione relativa all'incompatibilità era consequenziale agli elementi istruttori raccolti. Il giudice ha ritenuto che il margine di discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare l'incompatibilità ambientale e funzionale dovesse essere rispettato, in quanto tale valutazione appartiene alla sfera tecnica e organizzativa della gestione militare, e che pertanto il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della decisione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativa al trasferimento del ricorrente. Il provvedimento impugnato rimane quindi valido ed efficace, e il trasferimento del carabiniere deve essere eseguito nei termini e secondo le modalità ivi indicate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro, oltre agli accessori di legge come stabilito dalla legislazione amministrativa. Inoltre, il giudice ha disposto che la Segreteria della cancelleria procedesse all'oscuramento dei dati personali del ricorrente e di qualsiasi altro elemento identificativo, a tutela della riservatezza e dei diritti alla dignità della parte in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'Amministrazione militare agisce legittimamente quando dispone il trasferimento di un militare sulla base di una valutazione di incompatibilità ambientale e funzionale preceduta da corretta istruttoria e motivazione adeguata, poiché tale decisione appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-organizzativa non sindacabile nel merito dal Giudice amministrativo se non rispetto ai soli profili di legalità formale e assenza di arbitrarietà manifesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
- della determinazione n. 349915/T3-5 del 17 settembre 2020, notificata al ricorrente il 21 settembre 2020, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dal reparto di appartenenza al reparto Comando della Legione “Trentino Alto Adige”, quale addetto, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione, il tutto per accertata incompatibilità ambientale e funzionale;
- di tutti gli atti comunque antecedenti, preparatori, preordinati, presupposti e conseguenti, anche infraprocedimentali e comunque connessi fra cui in particolare:
- lettera n. 628/3-0/2020 Imp Prot. Del 06-04-2020 ed integrazione pari numero del 11.09.2020, oltre a parere concorde espresso dal Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo con atto Prot. F/n 94/1-2 del 23-04.2020, richiamati nel provvedimento impugnato;
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Maria Ghirardini, Annamaria Calvi e Marcella Giuliante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri,
Il Comando Legione Carabinieri Lombardia,
Il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero della Difesa le spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge; ferme le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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