Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300789/2023
Pubblico Impiego - Carabinieri - Trasferimento Per Incompatibilità Ambientale - Illegittimità
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF, Estensore Alessandro Fede, Referendario Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - della determinazione n. 349915/T3-5 del 17 settembre 2020, notificata al ricorrente il 21 settembre 2020, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dal reparto di appartenenza al reparto Comando della Legione “Trentino Alto Adige”, quale addetto, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione, il tutto per accertata incompatibilità ambientale e funzionale; - di tutti gli atti comunque antecedenti, preparatori, preordinati, presupposti e conseguenti, anche infraprocedimentali e comunque connessi fra cui in particolare: - lettera n. 628/3-0/2020 Imp Prot. Del 06-04-2020 ed integrazione pari numero del 11.09.2020, oltre a parere concorde espresso dal Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo con atto Prot. F/n 94/1-2 del 23-04.2020, richiamati nel provvedimento impugnato; sul ricorso numero di registro generale 757 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Maria Ghirardini, Annamaria Calvi e Marcella Giuliante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Il Comando Legione Carabinieri Lombardia, Il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Lombardia; Visti tutti gli atti della causa Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero della Difesa le spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge; ferme le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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