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Sentenza n. 202300761/2023

Sentenza n. 202300761/2023

PUBBLICO IMPIEGO - DOMANDA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO EX ART. 12 D.P.R. 7 MAGGIO 2008 - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300761/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. 39696 del 7.08.2020, di diniego del trasferimento temporaneo del ricorrente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo;
nonché per la condanna ex articolo 30 cod. proc. amm.  dell’Amministrazione intimata a trasferire il ricorrente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo.
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Irene Carta Cerrella e Sergio Bondì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge; nulla sul contributo unificato, avendo il ricorrente dichiarato di non averlo pagato in quanto esentato per ragioni reddituali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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