PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300749/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cremona, specificamente assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema, è stato sottoposto a un provvedimento di trasferimento d'ufficio emesso dal Ministero dell'Interno, nella persona del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 22 giugno 2020. Il trasferimento, avente effetto immediato, lo destinava alla Questura di Padova. La motivazione del provvedimento faceva riferimento a motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, concetti che il ricorrente ha ritenuto insufficientemente motivati e lesivi dei suoi diritti. Avverso tale provvedimento amministrativo, l'agente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento della decisione ministeriale e il ripristino della sua posizione originaria presso la Questura di Cremona.
Il quadro normativo
I trasferimenti del personale delle forze di polizia costituiscono atti amministrativi rientranti nella competenza del Ministero dell'Interno, il quale dispone di poteri discrezionali per l'organizzazione e la gestione delle risorse umane secondo esigenze di servizio e opportunità amministrativa. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui i trasferimenti per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale rappresentano esercizio di discrezionalità amministrativa vincolata ai soli limiti della logicità e della ragionevolezza della motivazione. Il ricorso è stato sottoposto al giudizio del TAR secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, che disciplina il ricorso amministrativo in materia di provvedimenti della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della motivazione del provvedimento di trasferimento e se fossero stati adeguatamente specificati i motivi di opportunità e incompatibilità ambientale che avevano giustificato lo spostamento forzato del ricorrente da Cremona a Padova. Il ricorrente contestava la genericità della motivazione ministeriale, argomentando che essa non rispettava il principio della motivazione obbligatoria e dovuta, elemento essenziale perché il provvedimento amministrativo possa considerarsi legittimo. Si poneva inoltre la questione della proporzionalità e ragionevolezza dell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti al Ministero, nonché la tutela dell'interesse legittimo del personale rispetto a trasferimenti che potessero alterare le loro condizioni di servizio senza adeguate giustificazioni concrete.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso nella seduta del 27 settembre 2023, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse agito entro i limiti della propria discrezionalità amministrativa e che il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato secondo gli standard richiesti dalla giurisprudenza consolidata. La sentenza ha implicito riconosciuto che i motivi di opportunità e incompatibilità ambientale costituiscono fondamento sufficiente per l'esercizio della discrezionalità ministeriale, purché non arbitraria o irrazionale. Il collegio giudicante ha valutato che gli elementi posti a fondamento della decisione ministeriale non fossero manifestamente illogici o privi di qualsivoglia collegamento razionale con le esigenze di servizio e gestione del personale. La respinta del ricorso si è basata sulla conferma della legittimità del provvedimento nelle sue componenti sostanziali e procedurali.
La decisione
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto dall'agente di polizia, confermando in via definitiva la validità del provvedimento di trasferimento dalla Questura di Cremona a quella di Padova. La parte ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in via equitativa nella misura di duemilacinquecento euro, oltre gli accessori di legge dovuti al Ministero dell'Interno. Il giudice ha inoltre disposto, a tutela della privacy e della dignità del ricorrente, l'oscuramento integrale delle sue generalità e di ogni dato identificativo nel testo della sentenza, in applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
La discrezionalità amministrativa del Ministero dell'Interno in materia di trasferimenti del personale di polizia trova un fondamento legittimo nei motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, purché il provvedimento sia accompagnato da motivazione logica e razionale, sottoponendosi al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo quanto alla verificazione dei vizi di eccesso di potere, violazione di legge e manifesta illogicità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento del provvedimento in data 22 giugno 2020 numero 333-D/40744, notificato all’interessato in data 27 giugno 2020, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, ha disposto il trasferimento del ricorrente per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale, con effetto immediato, dalla Questura di Cremona - Commissariato di P.S. di Crema alla Questura di Padova. sul ricorso numero di registro generale 472 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Caracò e Armando Platto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, nessuno presente per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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