PUBBLICO IMPIEGO - UNIVERSITÀ E ASST – CONVENZIONE - STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA - DA DIREZIONE OSPEDALIERA A UNIVERSITARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300737/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da ANAAO Assomed, associazione sindacale dei medici dirigenti, contro l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e riguarda una serie di delibere e relative convenzioni stipulate con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nel corso del 2021. In particolare, la controversia verte sulla delibera numero 1139 del 10 giugno 2021, con cui il Direttore Generale dell'Azienda ha autorizzato e reso pubblico un accordo per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'ateneo, e sulle successive delibere numero 1758 del 23 settembre 2021 e numero 1936 del 21 ottobre 2021, che hanno attribuito funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Gastroenterologia 1 al docente universitario e apportato modifiche alla convenzione originaria. Il sindacato ha contestato questi provvedimenti, facendo confluire nel ricorso una pluralità di motivi giuridici volti a impugnare sia i singoli atti che gli effetti collegati derivanti da tali decisioni amministrative.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel sistema delle convenzioni tra strutture sanitarie pubbliche e università, disciplinato dalla legislazione regionale lombarda e dai principi generali del diritto amministrativo. Le delibere sono state pubblicate secondo le procedure previste dall'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale Lombardia numero 33 del 2009, relativa al governo della sanità. Le convenzioni tra strutture ospedaliere e atenei rappresentano strumenti normativi e organizzativi complessi, volti a integrarsi con la disciplina del personale sanitario e accademico, e sono soggette ai principi di trasparenza, adeguata motivazione e legittimità dell'azione amministrativa. In questo ambito, rientrano anche le norme sulla gestione del personale sanitario dirigente e sulla compatibilità tra incarichi universitari e funzioni ospedaliere.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia riguardava la legittimità delle delibere amministrative e delle convenzioni sottese, contestate dal sindacato medico in quanto ritenute difettose sotto il profilo procedurale, motivazionale o sostanziale. Il sindacato ha contestato presumibilmente la modalità con cui era stato finanziato il posto di professore ordinario, la compatibilità normativa dell'attribuzione cumulativa di funzioni assistenziali e accademiche nella medesima persona, e l'assenza di consultazioni o valutazioni preliminari adeguate. La questione comportava valutare se le amministrazioni coinvolte avessero agito secondo criteri di correttezza amministrativa e se gli atti fossero stati muniti di idonea motivazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare complessivamente il ricorso e i motivi aggiunti presentati successivamente, ha ritenuto che le contestazioni mosse dal sindacato non fossero fondate alla luce della normativa applicabile e della disciplina delle convenzioni universitario-sanitarie. Il collegio ha evidentemente valutato che le delibere in questione erano state adottate secondo le procedure previste dalla legge, che le convenzioni godevano di adeguata motivazione e che l'operato amministrativo non violava i principi generali dell'azione amministrativa. Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione analitica dettagliata, il rigetto del ricorso indica che il giudice ha riconosciuto la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti e ha ritenuto che il sindacato non avesse provato elementi tali da determinare l'illegittimità delle decisioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti presentati dalla ANAAO Assomed. Ha inoltre provveduto a compensare le spese di giudizio tra le parti, disposizione che attenua il costo del contenzioso per il ricorrente soccombente. Ha infine ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, sottolineando il valore definitivo della pronuncia e l'obbligo per le amministrazioni coinvolte di conformarsi al giudicato.
Massima
Le convenzioni tra strutture sanitarie pubbliche e università per il finanziamento di posti accademici e l'attribuzione di funzioni assistenziali sono legittime quando siano state adottate secondo le procedure normative previste, munite di idonea motivazione e non contrarie ai principi generali dell'azione amministrativa, restando al sindacato medico l'onere di provare vizi sostanziali o procedurali degli atti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera del Direttore Generale dell'ASST “Papa Giovanni XXIII” n. 1139 del 10.6.2021, pubblicata ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R.L. n. 33/2009 all'Albo aziendale on-line l'11.06.2021 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto: “Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia”; - dell'allegata “Convenzione tra l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia”; - del provvedimento del Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca di autorizzazione alla stipula della predetta convenzione con l'ASST Papa Giovanni XXIII (non noto); - di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.12.2021: - della Delibera del Direttore Generale dell'ASST “Papa Giovanni XXIII” n. 1758 del 23.09.2021 avente ad oggetto: “Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia”, - dell'allegata “Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia e del Dipartimento di Medicina al prof. Stefano Fagiuoli”, - della Delibera del Direttore Generale dell'ASST “Papa Giovanni XXIII” n. 1936 del 21.10.2021, avente ad oggetto: “Addendum alla Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e conseguente modifica della Convenzione per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia e del Dipartimento di Medicina”, - dell'allegata “Appendice integrativa alla Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia”, - dei corrispondenti provvedimenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca di autorizzazione alla stipula delle predette convenzioni con l'ASST Papa Giovanni XXIII (non noti) - e di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità sul ricorso numero di registro generale 561 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Anaao Assomed Associazione Sindacale Medici Dirigenti della Lombardia, in persona del Segretario Regionale pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Pagetta, Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Papa Giovanni XXIII, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Milano - Bicocca, non costituita in giudizio; Stefano Fagiuoli, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Papa Giovanni XXIII; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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